Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 12713/2025

    13 maggio 2025

    In tema di cessione di azienda e di responsabilità del cessionario per i debiti tributari del cedente, a norma dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, il termine decadenziale per l'accertamento dei redditi si determina in riferimento agli obblighi dichiarativi del cedente, perché la responsabilità del cessionario non è autonoma, ma dipende dall'esistenza del debito del cedente.

    Art. 14

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 365 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1808/2025

    25 gennaio 2025

    La conferitaria d'azienda, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, è responsabile in solido, al pari del cessionario, con la conferente per il pagamento delle sanzioni irrogate per gli omessi versamenti delle imposte riferibili all'anno della cessione e dei due precedenti, salvo il beneficium excussionis, anche quando il conferimento di azienda in società è avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 158 del 2015, siccome avente effetti meramente ricognitivi, determinandosi con lo stesso un fenomeno traslativo soggetto alle disposizioni di cui artt. 2558 e ss. c.c. e non alla disciplina di cui all'art. 2498 c.c.

    Art. 14 · Art. 2498 c.c. · Art. 2558 c.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 146 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 2024 al 1 gennaio 2027. 368 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il cessionario e' responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui e' avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonche' per quelle gia' irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. L'obbligazione del cessionario e' limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle gia' definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta. La responsabilita' del cessionario non e' soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorche' essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito della composizione negoziata della crisi o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la cessione e' effettuata nei confronti di terzi da una societa' controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dall'impresa o dalla societa' che ha fatto ricorso oppure e' assoggettata a uno dei suddetti istituti, a condizione che:

tolto: a) la cessione sia autorizzata dall'autorita' giudiziaria ovvero sia prevista in un piano omologato dalla medesima autorita';

tolto: b) sia funzionale al risanamento dell'impresa o del soggetto controllante la societa' cedente o al soddisfacimento dei creditori di tali soggetti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art14 · fonte del testo

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