Art. 98 — Applicazione delle sanzioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 marzo 1976 al 20 gennaio 1977. Leggi il testo vigente →

Gli uffici delle imposte provvedono, con provvedimento motivato notificato al contribuente, all'applicazione delle pene pecuniarie e della sopratassa e a fare rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni costituenti reato. 8 Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Le pene pecuniarie e sopratasse irrogate dagli uffici delle imposte sono iscritte in ruoli speciali entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo. 8 Se e' stato proposto ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario, il provvedimento si considera definitivo dopo sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte di appello o dell'ultima decisione non impugnata. Al pagamento delle sopratasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente, coloro che ne hanno la rappresentanza. L'ammontare delle pene pecuniarie e delle sopratasse spetta in ogni caso allo Stato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160

8

Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "In deroga alle disposizioni del primo e terzo comma dell'art. 98 del decreto indicato nel primo comma, le sopratasse di cui ai commi precedenti sono iscritte a ruolo in base alla dichiarazione alla quale si riferisce l'omesso o ritardato versamento".

Testo in vigore dal 6 marzo 1976 al 20 gennaio 1977

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 196/1997

    Questione infondata
    24 giugno 1997

    Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata in riferimento all'art. 24 Cost., con la sentenza n. 348 del 1987, successiva all'emissione dell'ordinanza del giudice 'a quò. Non può, del pari, ritenersi violato neppure l'art. 113 Cost., tenuto conto che il responsabile in solido con il soggetto passivo ha comunque la facoltà di impugnare gli atti amministrativi di imposizione tributaria che ritenga lesivi della propria posizione. - V., pure, le ordinanze di manifesta infondatezza nn. 48/1988; 246/1989; 178/1990; 519/1991, con le quali è stata ribadita la predetta pronuncia. red.: G. Leo

    Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 98 Riscossione imposte sul reddito · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 178/1990

    Questione infondata
    4 aprile 1990

    Questione già dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 348/1987 e O. nn. 48/1988, 591/1988, 246/1989.

    Art. 24 cost. · Art. 98 Riscossione imposte sul reddito · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 246/1989

    Questione infondata
    28 aprile 1989

    Questione già dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata. - S. nn. 348/1987, 184/1989; O. nn. 591/1988, 48/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 98 Riscossione imposte sul reddito · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 marzo 1976

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 6 marzo 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160

    Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "In deroga alle disposizioni del primo e terzo comma dell'art. 98 del decreto indicato nel primo comma, le sopratasse di cui ai commi precedenti sono iscritte a ruolo in base alla dichiarazione alla quale si riferisce l'omesso o ritardato versamento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art98 · fonte del testo

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