Corte costituzionale

Sentenza n. 348/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 98, penultimo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 luglio 1984 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Paolucci

Giulio contro l'Ufficio distrettuate II.DD. di Roma, iscritta al n.

1115 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 53- bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 6 giugno 1985 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Lecce sul ricorso proposto da Brescia Rocco,

iscritta al n. 747 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale,

dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Udito l'Avv. dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 2 luglio 1984 (notificata il 17 e

comunicata il 30 successivi; pubblicata nella G.U. n. 53- bis del 2

marzo 1985 e iscritta al n. 1115 R.O.1984) sul ricorso con il quale

l'ing. Giulio Paolucci in data 18 luglio 1983 si era opposto nei

confronti dell'Ufficio Distrettuale II.DD. di Maglie all'avviso di

mora notificatogli il 29 settembre 1983, contenente l'iscrizione a

ruolo di sopratasse e pena pecuniaria, intestato alla Impianti

Termoelettrici Condizionamento SITEC fallita di cui era stato

rappresentante e al medesimo quale obbligato solidale ex art. 98

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione

delle imposte sul reddito) contro l'Ufficio distrettuale II.DD. di

Roma, la Commissione tributaria di primo grado di Roma ha giudicato

rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 98 pen. comma ("Al pagamento delle sopratasse o delle pene

pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il

soggetto inadempiente coloro che ne hanno la rappresentanza").

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del procedimento a quo

si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del

Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto 12

marzo 1985 depositato il successivo 19 maggio argomentando e

concludendo per la infondatezza della questione nei limiti in cui la

si ritenga ammissibile.

2.1. - Con ordinanza emessa il 6 giugno 1985 (comunicata il 31

luglio e notificata l'11 settembre successivi; pubblicata nella G.U.

n. 11, 1ª serie speciale, del 19 settembre 1986 e iscritta al n. 747

R.O. 1986) sul ricorso proposto in data 4 febbraio 1982, con il quale

Brescia Rocco si era opposto all'avviso di mora notificatogli il 15

gennaio 1982, contenente l'iscrizione a ruolo di sopratasse, pene

pecuniarie e interessi di mora, intestato alla società INIMEX e al

medesimo quale obbligato solidale ex art. 98 d.P.R. 602/1973 la

Commissione tributaria di primo grado di Lecce ha giudicato rilevante

e, in riferimento all'art. 24 Cost., non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 pen. comma

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del procedimento a quo

si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del

Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale argomentando e

concludendo con atto 28 marzo 1986 depositato il successivo primo

aprile per l'infondatezza della questione nei limiti in cui la si

ritenga ammissibile.

3. - Alla pubblica udienza del 29 settembre 1987, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti,

l'Avv. Stato D'Amato si è rimesso agli scritti. Considerato in diritto

4.1. - La circostanza che la Commissione tributaria di primo grado

di Roma abbia affiancato all'art. 3 Cost., assunto a parametro anche

dalla Commissione tributaria di primo grado di Lecce, l'art. 24, non

ostacola la riunione dei due incidenti che la Corte dispone ai fini

di unitaria deliberazione sulla conformità a Costituzione o meno

dell'art. 98 co. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

4.2. - Il diritto di difesa non è leso perché nulla vieta al

rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni

nel procedimento tributario, né meno infondato è il dubbio sulla

violazione dell'art. 3 perché rientra nel magistero del legislatore

ordinario disciplinare con gli artt. 1298 a 1310 c.c. in diversa

guisa situazioni per il diritto tributario omogenee (con riferimento

al rappresentante C. cost. 10 novembre 1982, n. 178).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 1115/1984 e 747/1985,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 98 (Applicazione delle sanzioni) co. 5 d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito) sollevata con ord. 2 luglio 1984 della Commissione

tributaria di primo grado di Roma con riferimento agli artt. 3 e 24

Cost. e con ord. 6 giugno 1985 della Commissione tributaria di primo

grado di Lecce in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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