Art. 13 — Modalità di applicazione delle sanzioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.
Abrogato dal 2 marzo 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.
Abrogato dal 2 marzo 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1978 al 2 marzo 2010. 32 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate dagli uffici metrici provinciali con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-10-25;690~art13 · fonte del testo
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