Art. 92 — Ritardati od omessi versamenti diretti

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Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma, lettera C), o li effettua in misura inferiore e' soggetto alla sopratassa del quindici per cento delle somme non versate. La sopratassa e' del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-bis, secondo comma, e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 20 38 Le sopratasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza. 8 COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N. 429, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1982, N. 516. 2222a E' fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9. 8 41 23a

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160

8

Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La sopratassa stabilita dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, richiamato dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' elevata dal dieci al quindici per cento". Lo stesso D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "La sopratassa stabilita nella misura minima del due per cento dal secondo comma dell'art. 92 del decreto indicato nel primo comma e' elevata al tre per cento".

D.L. 20 novembre 1981, n. 661, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1982, n. 5

20

Il D.L. 20 novembre 1981, n. 661, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1982, n. 5, ha disposto (con l'art. 1) che "La misura della sopratassa di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e' elevata al quaranta per cento delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute in base alla dichiarazione al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dell'acconto versato. Resta ferma nella misura del quindici per cento la sopratassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni". La L. di conversione 22 gennaio 1982, n. 5, nell'effettuare tale modifica al suddetto D.L., ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la medesima "ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661".

D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1982, n. 516

22

Il D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che tale modifica ha effetto dal 1 gennaio 1983.

D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525

22a

Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "E' concessa amnistia per il reato di cui al terzo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nei casi previsti dall'articolo 23 del citato decreto-legge, se e' stato effettuato il pagamento previsto nello stesso articolo".

D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43

23a

Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, ha disposto (con l'art. 2, comma 2, numero 3)) che l'amnistia si applica per il reato di cui al presente articolo a condizione che l'importo delle relative ritenute risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.

D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473

38

Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473, ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Le soprattasse previste nell'articolo 92, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per l'omesso o l'insufficiente versamento delle imposte e delle altre somme nonche' dei relativi acconti, dovuti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle societa' ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono fissate nella misura dello 0,50 per cento se il versamento e' eseguito oltre il 31 maggio ed entro il 20 giugno successivo, a condizione che siano versate unitamente alle somme cui afferiscono".

L. 23 dicembre 1996, n. 662

41

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 209) che "In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardanti i ritardati o mancati versamenti diretti delle imposte sui redditi e le relative sanzioni, i contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonche' dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995, provvedendo a versare, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, entro il termine perentorio del 30 settembre 1997, gli ammontari dovuti, maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa, pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento, al venti per cento o al quindici per cento, a seconda che l'imposta o il contributo siano dovuti in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta o all'esercizio chiuso, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni 1991 e precedenti, 1992, 1993, 1994 e 1995. La soprattassa di cui al precedente periodo assorbe quella eventualmente dovuta per omesso o tardivo pagamento degli acconti relativi allo stesso periodo d'imposta o allo stesso esercizio. Se il contribuente ha versato l'imposta o il contributo in sede di dichiarazione annuale, in caso di omesso o tardivo versamento degli acconti, la misura della soprattassa di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' del versamento".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1997 al 1 aprile 1998

Corte costituzionale

12 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 140/1994

    Questione inammissibile
    13 aprile 1994

    Secondo principi consolidati nella giurisprudenza della Corte, nel rapporto tra norma generale e norma derogatoria, la seconda può bensì formare oggetto, ma non anche invece essere utilizzata come 'tertium comparationis' nel giudizio di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza. A tale riguardo, l'art. 97, quinto comma, d.P.R. n. 602 del 1973 - il quale per il mancato pagamento di imposta diretta riscuotibile mediante iscrizione a ruolo, esclude l'applicazione della pena pecuniaria se viene provato che l'inadempienza è stata determinata da impossibilità economica - assume carattere innegabilmente derogatorio rispetto al generale principio di irrilevanza delle difficoltà economiche del debitore ai fini della (non) imputabilità dell'inadempimento di obbligazioni pecuniarie: non può quindi assumersi, in relazione a tale norma, la disparità di trattamento del debitore di imposta riscuotibile mediante versamento diretto, al quale invece, è comminata, ex art. 92, stesso d.P.R. n. 602 del 1973, la soprattassa del quaranta per cento per il ritardo nel pagamento della stessa, pur nella medesima ipotesi di morosità dovuta a impossibilità economica. Del resto, eventuali soluzioni alla problematica evidenziata dal giudice 'a quò non possono che essere rinvenute in sede di revisione legislativa, peraltro già avviata nel senso di un diverso bilanciamento tra 'an' e 'quantum' della misura in esame, con l'art. 6, comma terzo, d.l. 4 febbraio 1994 n. 90, in corso di conversione (ma non applicabile alla fattispecie). (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata per violazione dell'art. 3 Cost., in relazione all'art. 97, quinto comma, dello stesso decreto). - Sui rapporti fra norma generale e norma derogatoria di fronte al principio di eguaglianza, v., 'ex plurimis', S. nn. 2/1982, 17/1990, 427/1990 e 194/1991. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 92 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 97 Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 392/1993

    Questione inammissibile
    16 novembre 1993

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto la determinazione dei termini entro i quali le imposte debbono essere versate e la misura delle soprattasse per il ritardato pagamento rientrano nella discrezionalità del legislatore non censurabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale, e perché, inoltre, - a parte che anche in materia di I.R.PE.G. e di I.LO.R. il giudice tributario, in caso di errore sulla norma tributaria determinato da obiettive condizioni di incertezza, può dichiarare non applicabili le sanzioni non penali previste (cfr. art. 26, d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, ed, ora art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) - il versamento dell'imposta fuori termine non è comparabile con il versamento nel termine ad esattoria incompetente. - cfr. sent. n. 84/1989 e ord. nn. 193/1989, 62/1989, 132/1988 e 941/1988. red.: A.P. rev.: S.P.

    Art. 7 Riscossione imposte sul reddito · Art. 92 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 325/1991

    Altra decisione
    10 luglio 1991

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò affinché provveda al riesame della questione alla stregua dell'art. 8, secondo comma, d.l. 16 marzo 1991, n. 83, in base al quale le sanzioni amministrative previste dal censurato art. 92 d.P.R. n. 602/1973 non si applicano ai contribuenti che entro il 31 dicembre 1990 hanno provveduto al pagamento delle imposte.

    Art. 92 Riscossione imposte sul reddito · Art. 10 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  2. 1 aprile 1998 — 1 gennaio 2027abrogatoper 29 anni
  3. 1 gennaio 1997 — 1 aprile 1998per un anno
  4. 31 luglio 1994 — 1 gennaio 1997per 2 anni
  5. 22 febbraio 1983 — 31 luglio 1994per 11 anni
  6. 10 agosto 1982 — 22 febbraio 1983per 7 mesi
  7. 8 agosto 1982 — 10 agosto 1982per 2 giorni
  8. 8 giugno 1982 — 8 agosto 1982per 2 mesi
  9. 24 gennaio 1982 — 8 giugno 1982per 5 mesi
  10. 20 gennaio 1977 — 24 gennaio 1982per 5 anni
  11. 6 marzo 1976 — 20 gennaio 1977per 11 mesi
  12. 16 ottobre 1973 — 6 marzo 1976testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1994 al 1 gennaio 1997.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 1996, n. 662

    La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 209) che "In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardanti i ritardati o mancati versamenti diretti delle imposte sui redditi e le relative sanzioni, i contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonche' dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995, provvedendo a versare, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, entro il termine perentorio del 30 settembre 1997, gli ammontari dovuti, maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa, pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento, al venti per cento o al quindici per cento, a seconda che l'imposta o il contributo siano dovuti in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta o all'esercizio chiuso, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni 1991 e precedenti, 1992, 1993, 1994 e 1995. La soprattassa di cui al precedente periodo assorbe quella eventualmente dovuta per omesso o tardivo pagamento degli acconti relativi allo stesso periodo d'imposta o allo stesso esercizio. Se il contribuente ha versato l'imposta o il contributo in sede di dichiarazione annuale, in caso di omesso o tardivo versamento degli acconti, la misura della soprattassa di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' del versamento".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art92 · fonte del testo

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