Art. 92 — Ritardati od omessi versamenti diretti
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Abrogato dal 1 aprile 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Abrogato dal 1 aprile 1998
12 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Secondo principi consolidati nella giurisprudenza della Corte, nel rapporto tra norma generale e norma derogatoria, la seconda può bensì formare oggetto, ma non anche invece essere utilizzata come 'tertium comparationis' nel giudizio di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza. A tale riguardo, l'art. 97, quinto comma, d.P.R. n. 602 del 1973 - il quale per il mancato pagamento di imposta diretta riscuotibile mediante iscrizione a ruolo, esclude l'applicazione della pena pecuniaria se viene provato che l'inadempienza è stata determinata da impossibilità economica - assume carattere innegabilmente derogatorio rispetto al generale principio di irrilevanza delle difficoltà economiche del debitore ai fini della (non) imputabilità dell'inadempimento di obbligazioni pecuniarie: non può quindi assumersi, in relazione a tale norma, la disparità di trattamento del debitore di imposta riscuotibile mediante versamento diretto, al quale invece, è comminata, ex art. 92, stesso d.P.R. n. 602 del 1973, la soprattassa del quaranta per cento per il ritardo nel pagamento della stessa, pur nella medesima ipotesi di morosità dovuta a impossibilità economica. Del resto, eventuali soluzioni alla problematica evidenziata dal giudice 'a quò non possono che essere rinvenute in sede di revisione legislativa, peraltro già avviata nel senso di un diverso bilanciamento tra 'an' e 'quantum' della misura in esame, con l'art. 6, comma terzo, d.l. 4 febbraio 1994 n. 90, in corso di conversione (ma non applicabile alla fattispecie). (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata per violazione dell'art. 3 Cost., in relazione all'art. 97, quinto comma, dello stesso decreto). - Sui rapporti fra norma generale e norma derogatoria di fronte al principio di eguaglianza, v., 'ex plurimis', S. nn. 2/1982, 17/1990, 427/1990 e 194/1991. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Art. 92 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 97 Riscossione imposte sul reddito
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto la determinazione dei termini entro i quali le imposte debbono essere versate e la misura delle soprattasse per il ritardato pagamento rientrano nella discrezionalità del legislatore non censurabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale, e perché, inoltre, - a parte che anche in materia di I.R.PE.G. e di I.LO.R. il giudice tributario, in caso di errore sulla norma tributaria determinato da obiettive condizioni di incertezza, può dichiarare non applicabili le sanzioni non penali previste (cfr. art. 26, d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, ed, ora art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) - il versamento dell'imposta fuori termine non è comparabile con il versamento nel termine ad esattoria incompetente. - cfr. sent. n. 84/1989 e ord. nn. 193/1989, 62/1989, 132/1988 e 941/1988. red.: A.P. rev.: S.P.
Art. 7 Riscossione imposte sul reddito · Art. 92 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.
Restituzione degli atti al giudice 'a quò affinché provveda al riesame della questione alla stregua dell'art. 8, secondo comma, d.l. 16 marzo 1991, n. 83, in base al quale le sanzioni amministrative previste dal censurato art. 92 d.P.R. n. 602/1973 non si applicano ai contribuenti che entro il 31 dicembre 1990 hanno provveduto al pagamento delle imposte.
Art. 92 Riscossione imposte sul reddito · Art. 10 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.
Questione già dichiarata manifestamente inammissibile in quanto implicante scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore. - O. nn. 132/1988 e 954/1988.
Art. 92 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, denunziato in riferimento agli artt. 3, 76, Cost. nella parte in cui parifica sul piano sanzionatorio l'omissione e il ritardo nel versamento dell'imposta sul reddito, in quanto identica questione è stata già dichiarata manifestamente inammissibile, rientrando nella discrezionalità del legislatore la determinazione di un limite massimo oltre il quale ritardo e omissione si equivalgono. - O. n. 132/1988
Art. 92 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente inammissibile - in quanto già decisa nel senso della manifesta inammissibilità - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 sollevata per contrasto con gli artt. 3, 76 e 77 Cost. nella parte in cui parifica sul piano sanzionatorio l'omissione e il ritardo nel versamento all'esattoria delle ritenute i.r.pe.f. su interessi di depositi e conto corrente. O. n. 132/1988.
Art. 92 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.
La introduzione di un'ulteriore differenziazione - ai fini della determinazione della soprattassa - tra il ritardo oltre tre giorni e la omissione nel versamento all'esattoria di ritenute I.R.PE.F. su interessi di depositi e conti correnti, non puo` essere richiesta alla Corte costituzionale, in quanto la disciplina della materia e` rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, essendo evidentemente necessario stabilire pur sempre un limite di tempo massimo oltre il quale ritardo ed omissione si equivalgono. (Manifesta inammissibilita` delle que- stioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. in relazione all'art. 10, n. 11 della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che parifica, ai fini dell'applicazione della soprattassa, l'omissione e il ritardo, oltre i tre giorni dalla scadenza, nel versamento all'esattoria delle ritenute I.R.PE.F. su interessi di depositi e conto correnti).
Art. 92 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.
Con riguardo alle sanzioni amministrative (dai limiti di rilevanza della questione essendo escluse quelle penali) va detto che il legislatore delegante ha assegnato al potere delegato il compito di adeguare la preesistente disciplina delle sanzioni tributarie alla riforma che la legge delega prefigurava, demandando al Governo la scelta dei precetti da sanzionare e delle sanzioni da adottare, ma subordinando tale scelta ad un preciso criterio, quello di commisurare e graduare le sanzioni alla entità delle violazioni, al fine di adeguare alla riforma la disciplina della situazione preesistente. Non può, perciò, affermarsi che il legislatore delegato non avesse la strada segnata da principi e criteri direttivi, giusta le indicazioni dell'art.76 Cost.. (Infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11, l. 9 ottobre 1971, n. 825 e, in via derivata, degli artt. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 92 e 95 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.) - S. n. 111/86.
Art. 76 cost. · Art. 10 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi · Art. 55 Accertamento imposte sui redditi
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo, perché rivaluti alla stregua della sopravvenuta normativa in materia, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. - dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che pone a carico di chi non esegua, entro le prescritte scadenze, il versamento dei tributi dovuti, una sopratassa proporzionale ai tributi stessi. Infatti, a norma dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, la predetta sopratassa - sulla cui applicazione per violazione dei termini di pagamento verte il giudizio a quo - non si applica ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto al pagamento delle imposte dovute o ritenute dovute, entro il 31 agosto 1980, termine peraltro ulteriormente prorogato al 30 settembre 1982, con l'art. 23 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516.
Art. 92 Riscossione imposte sul reddito · Art. 10 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.
ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALL…
Art. 92 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 53, comma primo, 76 e 77, comma primo, Cost. - dell'art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che pone a carico di chi non esegua entro le prescritte scadenze il versamento dei tributi dovuti una sopratassa proporzionale ai tributi stessi, postoché: in virtù dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980, n. 282, le sanzioni amministrative previste dall'articolo impugnato non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o ritenute dovute; tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 1982 con l'art. 23 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516; come risulta dalla stessa ordinanza di rinvio, il giudizio a quo verte su sanzioni applicate ai sensi del citato art. 92 d.P.R. n. 602 del 1973 per la violazione dei termini di pagamento dei tributi dovuti; di conseguenza, si rende necessario che la Commissione tributaria remittente accerti, alla stregua della sopravvenuta normativa, se la questione sollevata sia tuttora rilevante.
Art. 92 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost.
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 76 e 77, comma primo, Cost. - degli artt. 7 (che stabilisce i termini per i versamenti dei tributi in conto corrente postale), 8 (che stabilisce i termini per i versamenti diretti all'Erario), 92 (secondo cui è posta, a carico di chi non esegua entro le prescritte scadenze il versamento dei tributi dovuti, una sopratassa proporzionale ai tributi stessi) e 98 (che stabilisce le modalità di applicazione della sopratassa) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, postoché: in virtù dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, entrata in vigore posteriormente alle ordinanze di rimessione, le sanzioni amministrative previste dall'art. 92 del d.P.R. 602/1973 non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o ritenute dovute; tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 1982 con l'art. 23 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516; i giudizi a quibus vertono tutti su sanzioni applicate ai sensi dell'art. 92 del citato d.P.R. n. 602/1973 per la violazione dei termini di pagamento dei tributi dovuti; di conseguenza, si rende necessario che le Commissioni tributarie remittenti accertino, alla stregua della sopravvenuta normativa, se le questioni proposte siano tuttora rilevanti.
Art. 7 Riscossione imposte sul reddito · Art. 8 Riscossione imposte sul reddito · Art. 92 Riscossione imposte sul reddito · Art. 98 Riscossione imposte sul reddito
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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12 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1997 al 1 aprile 1998. 172 parole tolte, 6 parole aggiunte.
tolto: Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma, lettera C), o li effettua in misura inferiore e' soggetto alla sopratassa del quindici per cento delle somme non versate. La sopratassa e' del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-bis, secondo comma, e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le sopratasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza. COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.tolto: L. 10 LUGLIO 1982aggiunto: LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. tolto: 429, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1982, N. 516. E' fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9. aggiunto: 471
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art92 · fonte del testo
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