Corte costituzionale

Ordinanza n. 310/1985

Altra decisione · depositata il 22/11/1985 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte

sul reddito) promossi con ordinanze emesse dalle Commissioni Tributarie

di primo grado di Cosenza il 14 febbraio 1980, di Genova il 21 marzo e

il 18 aprile 1979, iscritte ai nn. 327, 508 e 569 del registro

ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 202, 266 e 294 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che con l'ordinanza del 14 febbraio 1980 della Commissione

Tributaria di primo grado di Cosenza è stata sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 secondo cui è posta

una sopratassa proporzionale ai tributi, a carico di chi non esegue nei

termini il versamento delle ritenute dirette;

che con ordinanza del 21 marzo 1979 la Commissione Tributaria di

primo grado di Genova, anche in riferimento all'art. 77, primo comma

Cost., ha sollevato identica questione;

che con ordinanza del 18 aprile 1979, la Commissione Tributaria di

primo grado di Genova ha sollevato identica questione di

costituzionalità dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

anche in rapporto alla mancata estensione della esimente prevista

dall'art. 7, quinto comma dello stesso d.P.R. n. 602/73, nonché

dell'art. 98 dello stesso d.P.R. modificato dall'art. 3 del d.P.R. 24

dicembre 1976, n. 920, con l'aggiunta di un sesto comma che consente la

immediata iscrizione a ruolo della sopratassa senza previa

notificazione del provvedimento motivato di irrogazione della sanzione

in riferimento, oltre che agli artt. 3, 36 e 77, primo comma Cost.,

anche agli art. 24 e 113 Cost.;

considerato che i giudizi vanno riuniti stante la sostanziale

identità delle questioni sollevate;

che, per effetto dell'art. 9, legge 22 dicembre 1980, n, 882, le

sanzioni amministrative previste dall'art. 92, d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti di

imposta che hanno provveduto al pagamento delle imposte o ritenute

dovute entro il 31 agosto 1980;

che detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre

1982 con l'art. 23, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge

7 agosto 1982, n. 516;

che per l'oggetto, sostanzialmente vertente sull'applicazione delle

sanzioni previste dall'art. 92 d.P.R. 602/73 per la violazione dei

termini di pagamento dei tributi dovuti, le questioni riportate

dall'ordinanza in epigrafe rientrano nella previsione della suddetta

norma (art. 9, legge 22 dicembre 1980, n. 882);

che, come richiesto anche dall'Avvocatura Generale dello Stato, si

rende necessario restituire gli atti alle Commissioni tributarie

suindicate affinché accertino, alla stregua della sopravvenuta

normativa, se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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