Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 298/1974

    Questione infondata
    27 dicembre 1974

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che in tema di riscossione mediante versamenti diretti delle imposte indicate nel precedente art. 3 detta la regola secondo cui tale versamento deve essere eseguito alla esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale, sollevata dalla Regione siciliana sul rilievo che detta norma importerebbe la lesione del suo potere di riscossione della imposta gravante sulla quota del reddito prodotto dagli stabilimenti ed impianti industriali operanti in Sicilia, ancorché la sede dell'impresa sia fuori del territorio regionale, ad essa spettante ai sensi dell'art. 37 dello Statuto speciale e dell'art. 7 delle norme di attuazione in materia finanziaria approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Il tributo erariale previsto dalle citate norme, per il quale era operante il sistema di riscossione regionale, è l'imposta di ricchezza mobile sui redditi commerciali ed industriali che è stata soppressa con decorrenza 1 gennaio 1974 a seguito dell'entrata in vigore della riforma tributaria che ha profondamente innovato l'ordinamento fiscale nazionale. Strutturalmente diversa è ora la nuova imposta sui redditi delle persone giuridiche, presupposto della quale è il possesso di redditi provenienti da qualsiasi fonte, per la quale vige ora la diversa procedura di riscossione mediante versamento diretto all'esattoria. È quindi da escludere che la norma impugnata sia lesiva di un potere di riscossione regionale non più operante perché afferente a fattispecie tributaria soppressa.

    Art. 5 Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 1997

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 12 agosto 1997. 60 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il versamento diretto di cui al primo comma dell'art. 3 si esegue all'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale. Il versamento eventualmente effettuato all'esattoria incompetente e' valido salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 93. L'esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 LUGLIO 1997, N. 241

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art5 · fonte del testo

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