Art. 78 — Avviso di vendita

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Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:

  • a)le generalita' del soggetto nei confronti del quale si procede;
  • b)la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
  • c)l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
  • d)il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
  • e)l'ammontare delle somme complessivamente iscritte a ruolo, distinte per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione gia' maturate;
  • f)il prezzo base dell'incanto;
  • g)la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
  • h)l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
  • i)l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
  • l)il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;
  • m)l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita e' notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non puo' procedersi alla vendita.

Testo in vigore dal 1 luglio 1999 al 9 giugno 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1997 al 1 luglio 1999. 152 parole tolte, 224 parole aggiunte in 12 capoversi.

Il tolto: concessionario puo' avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge quando l'ammontare del credito per il quale si deve procedere e' superiore a lire dieci milioni. Quando l'ammontare e' inferiore il concessionario puo' procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se e' risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sui beni mobili del debitore. Quando si procede per la riscossione di imposte locali sui redditi relativi al reddito dominicale dei terreni, al reddito agrarioe al reddito dei fabbricati iscritti a ruolo a norme di piu' persone, tenute in solido al pagamento ai sensi dell'art. 34, l'intendente di finanza ha facolta' di dispensare l'esattore dalla preventiva esecuzione sui beni mobili nei confronti delle persone che abbiano versato una somma corrispondente alla propria quota. Si puo' procedere ad esecuzione su immobili siti fuori dal comune nel quale l'imposta e' dovuta soltanto se e' risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sugli immobili siti nel comune stesso aggiunto: pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:

aggiunto: a) le generalita' del soggetto nei confronti del quale si procede;

aggiunto: b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;

aggiunto: c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

aggiunto: d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;

aggiunto: e) l'ammontare delle somme complessivamente iscritte a ruolo, distinte per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione gia' maturate;

aggiunto: f) il prezzo base dell'incanto;

aggiunto: g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

aggiunto: h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;

aggiunto: i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;

aggiunto: l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;

aggiunto: m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita e' notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non puo' procedersi alla vendita.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art78 · fonte del testo

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