Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]di vendita (articolo 78 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:

  • a)le generalita' del soggetto nei confronti del quale si procede;
  • b)la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
  • c)l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  • d)il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
  • e)l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione gia' maturate;
  • f)il prezzo base dell'incanto;
  • g)la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
  • h)l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
  • i)l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
  • l)il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 183, comma 1;
  • m)l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi. 2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita e' notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non puprocedersi alla vendita. 3. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 181, comma 3, il primo incanto non puessere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d).

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art179 · fonte del testo

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