Art. 82 — Versamento del prezzo

L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione. Se il prezzo non e' versato nel termine, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente e' tenuto al pagamento della differenza.

Testo vigente dal 1 luglio 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999. 164 parole tolte, 78 parole aggiunte.

tolto: Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita e' inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed e' affisso, a cura dell'ufficiale esattoriale, alla porta esterna della pretura e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili. Su istanza del debitore o dell'esattore il pretore puo' ordinare, quando ne ravvisi l'utilita', che degli incanti sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali ovvero con altre opportune forme di pubblicita' commerciale a spese della parte richiedente. L'avviso deve essere inoltre notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per il primo incanto, ai direttari o nudi proprietari ed ai creditori aventi diritti di prelazione sugli immobili pignorati, giusta le risultanze dei certificati ed elenchi rilasciati all'esattore, ai sensi dell'art. 57, in data non anteriore di oltre trenta giorni da quella di inserzione dell'avviso nel foglio degli annunci legali. Nell'ipotesi prevista dall'art. 79, secondo comma, l'avviso deve essere notificato anche al nuovo proprietarioaggiunto: L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione. Se il prezzo non e' versato nel termine, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente e' tenuto al pagamento della differenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art82 · fonte del testo

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