Art. 73 — Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 2001 al 1 gennaio 2008. Leggi il testo vigente →

Se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o ((...)) e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.

Testo in vigore dal 9 giugno 2001 al 1 gennaio 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 giugno 2001

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1999 al 9 giugno 2001. 1 parola tolta.

Se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o tolto: siaggiunto: ... e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art73 · fonte del testo

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