Art. 73 — Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi

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Se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o si e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.

Testo in vigore dal 1 luglio 1999 al 9 giugno 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999. 87 parole tolte, 50 parole aggiunte.

Se tolto: anche nel secondo incanto i beni pignorati restano invenduti l'esattore li consegna al comune nel luogo indicato dal sindaco. Il sindaco provvede alla vendita a trattativa privata senza limitazione di prezzo e versa il ricavato all'esattore. Qualora entro tre mesi la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, l'intendente di finanza ha facolta' di tentare ancora la vendita dei beni pignorati anche facendoli trasportare in altri comuni. Ove la vendita abbia avuto luogo, il prezzo dovra' essere rimesso all'esattore per il seguito prescritto dall'art. 74 aggiunto: il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o si e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art73 · fonte del testo

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