Art. 73 — Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999. Leggi il testo vigente →

Se anche nel secondo incanto i beni pignorati restano invenduti l'esattore li consegna al comune nel luogo indicato dal sindaco. Il sindaco provvede alla vendita a trattativa privata senza limitazione di prezzo e versa il ricavato all'esattore. Qualora entro tre mesi la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, l'intendente di finanza ha facolta' di tentare ancora la vendita dei beni pignorati anche facendoli trasportare in altri comuni. Ove la vendita abbia avuto luogo, il prezzo dovra' essere rimesso all'esattore per il seguito prescritto dall'art. 74.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art73 · fonte del testo

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