Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]degli atti e del prezzo (articolo 56 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura dell'agente della riscossione, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita. 2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita e' consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari. 3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto a essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto all'agente della riscossione, ovvero se la somma ricavata e' sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza lo stesso agente della riscossione a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art153 · fonte del testo

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