[1]Nei processi d'espropriazione di beni immobili, nei quali prima dell'entrata in vigore del codice e' stata chiesta l'autorizzazione a vendere i beni pignorati, l'autorizzazione stessa e' data a norma della legge precedente, ma le condizioni della vendita sono disposte a norma dell'articolo 576 del codice. Quindi il processo prosegue secondo le disposizioni del codice, ma i creditori partecipano alla distribuzione della somma ricavata a norma della legge precedente.

[2]Il deposito degli atti di cui all'articolo 557 del codice e quello di cui all'articolo 38 deve essere fatto dal creditore procedente nel termine perentorio che il giudice fissa nel provvedimento di autorizzazione a vendere.

[3]Si applica la disposizione dell'articolo 220 secondo comma.

[4]Se prima dell'entrata in vigore del codice e' stata autorizzata o eseguita in tutto o in parte la vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art222 · fonte del testo

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