Art. 44-bis — Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata

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Per i rimborsi effettuati con le modalita' di cui all'articolo 42-bis, l'interesse e' dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo e' emesso. Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'articolo 42-bis, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso articolo 42-bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi e' fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta. Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi e' emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario. La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi e' redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'articolo 42-bis, quarto comma. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1979, N. 660, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 31. 48 61a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

48

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Decreto 27 giugno 2003

61a

con decorrenza dal 1 luglio 2003

Il Decreto 27 giugno 2003 (in G.U. 30/06/2003, n. 149) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti rispettivamente dagli articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti, a decorrere dal 1° luglio 2003, annualmente nella misura del 2,75 per cento e semestralmente nella misura dell'1,375 per cento".

Testo in vigore dal 15 luglio 2003 al 30 giugno 2009

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 44-bis, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 397/1997

    Questione inammissibile
    11 dicembre 1997

    È manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), introdotto dall'art. 3, l. 31 maggio 1977, n. 247 (Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), e modificato dall'art. 11 d.l. 30 dicembre 1979, n. 660 (Misure urgenti in materia tributaria), convertito nella l. 29 febbraio 1980, n. 31, sollevata con riferimento all'art. 3 Cost.. red.: S. Di Palma

    Art. 44-bis Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 93/1989

    Questione infondata
    3 marzo 1989

    Come la Corte ha già affermato, la disciplina degli interessi per il rimborso di imposte pagate, data la speciale natura del credito cui si riferiscono nonché la particolarità dei soggetti e dei suoi presupposti, è diversa da quella civilistica e lavoristica, sicché la disciplina rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore. Non è, quindi, in contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva la norma che si applica in materia riguardo ai rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata. E ciò anche se essa comporta un'ulteriore limitazione (esclusione del primo e dell'ultimo semestre del maggior periodo compreso tra la data del versamento e quella dell'ordinativo della Intendenza di finanza o dell'elenco di rimborso) rispetto a quella (esclusione del solo primo semestre) - della quale è già stata riconosciuta la legittimità - prevista per i rimborsi eseguiti con la procedura ordinaria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44-bis, introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247, e modificato dall'art. 11 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost..) - O. n. 288/1988.

    Art. 3 Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 44-bis Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 luglio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1999 al 15 luglio 2003.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 27 giugno 2003

    Il Decreto 27 giugno 2003 (in G.U. 30/06/2003, n. 149) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti rispettivamente dagli articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti, a decorrere dal 1° luglio 2003, annualmente nella misura del 2,75 per cento e semestralmente nella misura dell'1,375 per cento".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art44bis · fonte del testo

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