Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata (articolo 44-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Per i rimborsi effettuati con le modalita' di cui all'articolo 80, l'interesse e' dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo e' emesso. 2. Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'articolo 80, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso articolo 80. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi e' fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta. 3. Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi e' emesso, per ciascun creditore, un unico titolo di credito a copertura garantita da parte di Poste italiane S.p.a. 4. La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi e' redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'articolo 80, comma 4.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
