Art. 20 — Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

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Decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione si applica a carico del contribuente l'interesse del sei per cento sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data della consegna all'esattore dei ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione. L'interesse calcolato dall'ufficio delle imposte e' riscosso mediante ruolo. E' in facolta' del contribuente di richiedere, nel ricorso alla commissione di primo grado, che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare con l'interesse semestrale del sei per cento gia' maturato, ovvero per una parte dell'ammontare stesso in misura diversa da quella prevista dall'art. 15. 3 8 26 Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 36 41

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n.354

3

Il D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n.354, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono elevati dal 2,50 al 5 per cento".

D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160

8

Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, elevati dal 2,50% al 5% dall'art. 8 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 354, sono stabiliti nella misura del sei per cento".

L. 11 marzo 1988, n. 67

26

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento".

36

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento".

L. 23 dicembre 1996, n. 662

41

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 141) che "Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1997 al 1 luglio 1999

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9699/2025

    14 aprile 2025

    L'obbligo di pagamento degli interessi corrispettivi sulle imposte accertate come dovute non viene meno in presenza di una causa di forza maggiore, dal momento che, a differenza di quanto previsto per le sanzioni, l'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel sancire la regola generale della loro automatica decorrenza, non contempla alcuna eccezione di tal genere.

    Art. 20 · Art. 1282 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 327 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 1973

1973oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 25 dicembre 2020 — 1 gennaio 2027in vigoreper 6 anni
  3. 30 novembre 2020 — 25 dicembre 2020per 25 giorni
  4. 30 giugno 2009 — 30 novembre 2020per 11 anni
  5. 15 luglio 2003 — 30 giugno 2009per 6 anni
  6. 21 settembre 1999 — 15 luglio 2003per 4 anni
  7. 1 luglio 1999 — 21 settembre 1999per 3 mesi
  8. 1 gennaio 1997 — 1 luglio 1999per 2 anni
  9. 30 dicembre 1993 — 1 gennaio 1997per 3 anni
  10. 1 gennaio 1991 — 30 dicembre 1993per 3 anni
  11. 14 marzo 1988 — 1 gennaio 1991per 3 anni
  12. 20 gennaio 1977 — 14 marzo 1988per 11 anni
  13. 6 marzo 1976 — 20 gennaio 1977per 11 mesi
  14. 21 agosto 1974 — 6 marzo 1976per un anno
  15. 16 ottobre 1973 — 21 agosto 1974testo originarioper 10 mesi

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1993 al 1 gennaio 1997.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 1996, n. 662

    La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 141) che "Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art20 · fonte del testo

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