Art. 11 — Oggetto e specie dei ruoli

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I ruoli si distinguono in principali, suppletivi, speciali e straordinari. ((Nei ruoli principali, salvo quanto stabilito negli ultimi due commi, sono iscritte le imposte liquidate in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni stesse, nonche' l'imposta locale sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali. Nei ruoli suppletivi, salvo quanto stabilito negli ultimi due commi, sono iscritte le imposte e le maggiori imposte liquidate in base agli accertamenti d'ufficio e in rettifica. Nei ruoli speciali sono iscritte le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni stesse, nonche' quelle liquidate in base agli accertamenti in rettifica e di ufficio)). Nei ruoli straordinari vengono iscritte le imposte per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione. Essi devono essere previamente autorizzati dall'intendente di finanza il quale puo' disporre che si proceda alla iscrizione a titolo provvisorio anche in deroga alle norme di cui all'art. 15. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920)).

Testo in vigore dal 20 novembre 1977 al 8 giugno 1982

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 288/1986

    Questione infondata
    23 dicembre 1986

    riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dai Pretori di Napoli-Barra e di Valenza con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palaz…

    Art. 11 Riscossione imposte sul reddito · Art. 15 Riscossione imposte sul reddito · Art. 39 Riscossione imposte sul reddito · Art. 54 Riscossione imposte sul reddito

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  • Ordinanza n. 204/1986

    Questione inammissibile
    18 luglio 1986

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 15, comma primo, e 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 113 Cost., in quanto nell'ordinanza di rinvio non si rinviene alcuna motivazione tanto sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza di detta questione, e tale omissione non è surrogabile dal riferimento fatto dal giudice a quo alle ragioni esposte in proprio precedente decreto (c.d. motivazione per relationem).

    Art. 11 Riscossione imposte sul reddito · Art. 15 Riscossione imposte sul reddito · Art. 39 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 63/1982

    Questione infondata
    1 aprile 1982

    riuniti i giudizi nn. 259 e 378 Reg. ord. 1980, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 concernente la riscossione delle imposte sui redditi e dell'art. 60 (rectius: 62) d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 relativo alla disciplina della imposta sul valore aggiunto in riferimento agli artt. 113, 24 e 35 Cost.,…

    Art. 15 Riscossione imposte sul reddito · Art. 39 Riscossione imposte sul reddito · Art. 54 Riscossione imposte sul reddito · Art. 60 d.P.R. 633/1972

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 novembre 1977

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 20 novembre 1977. 141 parole tolte, 142 parole aggiunte.

I ruoli si distinguono in principali, suppletivi, speciali e straordinari. Nei ruoli principali tolto: sono iscritte, al netto delle ritenute dirette di cui all'art. 2 eaggiunto: , salvo quanto stabilito negli ultimi due commi, sono iscritte le imposte liquidate in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti tolto: di cui all'art. 3, le imposte dovute in base alle dichiarazioni nonche' gli acconti di imposte non versati nei termini previsti dall'art. 8. Nei ruoli principali viene inoltre iscritta aggiunto: risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni stesse, nonche' l'imposta locale sui redditi tolto: determinabili catastalmente aggiunto: dominicali dei terreni e sui redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali. Nei ruoli suppletivi tolto: vengonoaggiunto: , salvo quanto stabilito negli ultimi due commi, sono iscritte le imposte tolto: dovute a seguito di rettifica o accertamento d'ufficio e l'imposta locale sui redditi determinabili catastalmente non iscritta nei ruoli principali aggiunto: e le maggiori imposte liquidate in base agli accertamenti d'ufficio e in rettifica. Nei ruoli speciali tolto: vengono iscritte le imposte o le maggiori imposte riscuotibili per versamento diretto accertate dall'ufficio o per le quali il versamento da parte degli obbligati e' stato omesso, ad esclusione dei versamenti di cui al primo comma, n. 2) dell'art. 3. aggiunto: sono iscritte le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni stesse, nonche' quelle liquidate in base agli accertamenti in rettifica e di ufficio. Nei ruoli straordinari vengono iscritte le imposte per le quali sussiste fondato pericolo … alla iscrizione a titolo provvisorio anche in deroga alle norme di cui all'art. 15. tolto: Nei ruoli straordinari sono inoltre iscritte, entro il termine di cui all'art. 17, senza la preventiva autorizzazione dell'intendente di finanza, le imposte dovute in base alla dichiarazione e non iscritte, per qualsiasi motivo, nel relativo ruolo principale aggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art11 · fonte del testo

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