Art. 11 — Oggetto e specie dei ruoli

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I ruoli si distinguono in principali, suppletivi, speciali e straordinari. Nei ruoli principali sono iscritte, al netto delle ritenute dirette di cui all'art. 2 e dei versamenti diretti di cui all'art. 3, le imposte dovute in base alle dichiarazioni nonche' gli acconti di imposte non versati nei termini previsti dall'art. 8. Nei ruoli principali viene inoltre iscritta l'imposta locale sui redditi determinabili catastalmente. Nei ruoli suppletivi vengono iscritte le imposte dovute a seguito di rettifica o accertamento d'ufficio e l'imposta locale sui redditi determinabili catastalmente non iscritta nei ruoli principali. Nei ruoli speciali vengono iscritte le imposte o le maggiori imposte riscuotibili per versamento diretto accertate dall'ufficio o per le quali il versamento da parte degli obbligati e' stato omesso, ad esclusione dei versamenti di cui al primo comma, n. 2) dell'art. 3. Nei ruoli straordinari vengono iscritte le imposte per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione. Essi devono essere previamente autorizzati dall'intendente di finanza il quale puo' disporre che si proceda alla iscrizione a titolo provvisorio anche in deroga alle norme di cui all'art. 15. Nei ruoli straordinari sono inoltre iscritte, entro il termine di cui all'art. 17, senza la preventiva autorizzazione dell'intendente di finanza, le imposte dovute in base alla dichiarazione e non iscritte, per qualsiasi motivo, nel relativo ruolo principale.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 20 novembre 1977

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 288/1986

    Questione infondata
    23 dicembre 1986

    riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dai Pretori di Napoli-Barra e di Valenza con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palaz…

    Art. 11 Riscossione imposte sul reddito · Art. 15 Riscossione imposte sul reddito · Art. 39 Riscossione imposte sul reddito · Art. 54 Riscossione imposte sul reddito

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  • Ordinanza n. 204/1986

    Questione inammissibile
    18 luglio 1986

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 15, comma primo, e 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 113 Cost., in quanto nell'ordinanza di rinvio non si rinviene alcuna motivazione tanto sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza di detta questione, e tale omissione non è surrogabile dal riferimento fatto dal giudice a quo alle ragioni esposte in proprio precedente decreto (c.d. motivazione per relationem).

    Art. 11 Riscossione imposte sul reddito · Art. 15 Riscossione imposte sul reddito · Art. 39 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 63/1982

    Questione infondata
    1 aprile 1982

    riuniti i giudizi nn. 259 e 378 Reg. ord. 1980, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 concernente la riscossione delle imposte sui redditi e dell'art. 60 (rectius: 62) d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 relativo alla disciplina della imposta sul valore aggiunto in riferimento agli artt. 113, 24 e 35 Cost.,…

    Art. 15 Riscossione imposte sul reddito · Art. 39 Riscossione imposte sul reddito · Art. 54 Riscossione imposte sul reddito · Art. 60 d.P.R. 633/1972

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art11 · fonte del testo

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