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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi per i quali e' corrisposta la indennita' ordinaria dell'assicurazione obbligatoria contro la dissocupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Per detti periodi si computera' come versato a favore dei singoli assicurati il contributo calcolato sulla me dia dei singoli contributi effettivamente versati nella assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato. Per la copertura dell'onere relativo sara' annualmente trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo art. 14, una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e nel Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalita' degli assicurati. Per i tubercolotici regolarmente assicurati per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa i periodi di degenza in regime sanatoriale e i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge. Per i periodi da computarsi come utili ai fini del comma precedente e per la copertura del conseguente onere a carico della gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, si seguono gli stessi criteri previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo.

Testo in vigore dal 15 aprile 1952 al 13 settembre 1975

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 112/1963

    Parametro
    3 luglio 1963

    dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 4,27 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -…

    Art. 4 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 27 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 37 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 2/1961

    Parametro
    11 marzo 1961

    Se il giudice a quo ha ritenuto che il rapporto controverso dev'essere deciso in base alle disposizioni di legge impugnate di incostituzionalità e ha sufficientemente motivato, su questo punto, la sua ordinanza, non può la Corte costituzionale andare in diverso avviso e ritenere applicabili al rapporto controverso disposizioni di legge preesistenti a quelle impugnate. (Nella specie era stata denunciata l'incostituzionalità degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in tema di pensione per invalidità e vecchiaia, e si eccepiva, dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che il rapporto controverso si sarebbe dovuto decidere in base agli artt. 56 R.D. 4 ottobre 1935, n. 1227, 35 e 38 R.D. 28 agosto 1924, n. 1422). Cfr.: 3/1960.

    Art. 4 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 37 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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