L'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dai seguenti articoli: "Art. 44. - I mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª con eta' inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado delle loro invalidita', possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro ed alle sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vegono ascritti alla 1ª categoria senza assegno di superinvalidita' e fruiscono del trattamento corrispondente. Al raggiungimento del 60° anno ai mutilati ed invalidi di guerra, che abbiano beneficiato del trattamento di 1ª categoria per incollocabilita', viene corrisposto, oltre all'assegno di previdenza, un assegno corrispondente alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 10, lettera a) della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni. L'incollocabilita' e' riconosciuta per periodi di tempo e con le modalita' stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo accertamento da parte del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al precedente comma, viene integrata con un ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal presidente della stessa. Il giudizio emesso dal predetto Collegio ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento di incollocabilita'. Qualora il Collegio si pronunci per incollocabilita', la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra trasmette gli atti al Ministero del tesoro, il quale, accertato che la pronuncia di cui sopra sia stata emessa con esclusivo riferimento alla infermita' che ha dato luogo alla liquidazione della pensione ed assegno di guerra, provvede per l'emissione del decreto concessivo del trattamento di cui al primo comma. Il trattamento di incollocabilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non e' cumulabile con l'assegno di previdenza di cui al precedente articolo 41, ne' con la indennita' di disoccupazione, ed e' liquidato finche' sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione. Tale trattamento puo' essere in ogni tempo revocato con provvedimento del Ministro per il tesoro quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali fu concesso". "Art. 44-bis. - Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª, con eta' inferiore rispettivamente ai 55 ed ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, e' concesso un assegno di incollocamento di lire 144.000 annue, non cumulabile con il trattamento di incollocabilita' di cui all'articolo 44. La domanda per conseguire detto assegno deve essere documentata con una attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi. L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non e' cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 41, ne' con l'indennita' di disoccupazione. L'assegno non e' dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste dei disoccupati; e puo' essere in ogni tempo revocato con decreto del direttore del competente Ufficio provinciale del tesoro, quando risulti che siano venute meno le condizioni che ne determinarono la concessione. Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione. Qualora beneficiario dell'assegno di incollocamento sia un lavoratore agricolo avente diritto all'indennita' di disoccupazione prevista dall'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'importo delle indennita' non cumulabili con l'assegno predetto verra' trattenuto a cura dell'organo erogatore delle indennita' medesime e versato in conto entrate Tesoro senza pregiudizio del beneficio spettante all'interessato in virtu' dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso". 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 novembre 1964, n. 1266

2

La L. 25 novembre 1964, n. 1266 ha disposto (con l'art. 3) che "L'ammontare dell'assegno di collocamento previsto dall'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, per gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla prima e' elevato da lire 144.000 a lire 174.000 annue".

Testo vigente dal 22 dicembre 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 1964

Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1961 al 22 dicembre 1964.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 novembre 1964, n. 1266

    La L. 25 novembre 1964, n. 1266 ha disposto (con l'art. 3) che "L'ammontare dell'assegno di collocamento previsto dall'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, per gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla prima e' elevato da lire 144.000 a lire 174.000 annue".

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urn:nir:stato:legge:1961-11-09;1240~art7 · fonte del testo

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