Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1961

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/03/1961 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 10d.P.R. 818/1957
  • art. 11d.P.R. 818/1957
  • art. 38d.P.R. 818/1957

citata

  • art. 56d.P.R. 818/1957

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10 e

11 del D.P R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 56 del

R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, 4 e 37 della legge 4 aprile 1952, n.

218, e 76 della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 ottobre 1959 dal Tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra Massone Salvatore e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 129 del Registro

ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 316 del 31 dicembre 1959;

2) ordinanza emessa il 28 ottobre 1959 dal Tribunale di Catanzaro

nel procedimento civile vertente tra Lamorea Barbara e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 19 del Registro

ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 44 del 20 febbraio 1960.

Udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1961 la relazione del

Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;

uditi l'avv. Benedetto Bussi, per Massone Salvatore, l'avv. Franco

Agostini, per Lamorea Barbara, e l'avv. Guido Nardone, per l'Istituto

nazionale della previdenza sociale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento civile vertente tra Massone Salvatore e

l'istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), il Tribunale

di Genova ha pronunciato ordinanza in data 26 ottobre 1959, disponendo

la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché decida

se non siano da ritenersi illegittimi gli artt. 10 e 11 del D.P.R. 26

aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 56 del R.D.L. 4 ottobre

1935, n. 1827, e 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Dall'ordinanza si rileva che l'operaio Massone Salvatore vedeva

respinta dall'I.N.P.S. la domanda inoltrata il 30 aprile 1957 per

ottenere la corresponsione della pensione di invalidità, siccome

affetto da tubercolosi polmonare, in quanto - non essendo stati versati

in suo favore contributi assicurativi dopo il settembre 1936 - non

poteva far valere un anno di contribuzione nel quinquennio antecedente

la domanda stessa. Adito con esito negativo il comitato esecutivo

centrale, il Massone conveniva in giudizio l'I.N.P.S., assumendo

doversi a suo favore computare come utili ai fini del raggiungimento

dell'anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio, a norma degli artt.

56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 4 della legge 4 aprile 1952,

n. 218, anche le contribuzioni fittizie riferentisi ai periodi di

malattia debitamente comprovati. L'I.N.P.S. eccepiva: a) che, non

avendo il Massone più lavorato alle dipendenze di terzi dal 1936,

mancavano i presupposti voluti dalla legge per l'accreditamento dei

contributi fittizi, consistenti in una attività soggetta all'obbligo

assicurativo in atto e in una interruzione, a tempo determinato, in

conseguenza di servizio militare, malattia, gravidanza, ecc.; b) che

se al momento del ricovero in ospedale, e cioè il 27 marzo 1956, il

Massone era già invalido, da quell'epoca deve essere escluso ogni

accreditamento fittizio, per essersi già verificato l'evento

assicurativo; c) che non essendo stato il Massone ricoverato in

ospedale in "regime sanatoriale" non è applicabile nei suoi confronti

l'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ma l'art. 56 della legge 4

ottobre 1935, n. 1827. Ed in proposito l'I.N.P.S. rilevava, che il 2

ottobre 1957 è entrato in vigore il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, il

quale all'art. 10, oltre ai requisiti voluti dal R.D.L. 4 ottobre

1935, n. 1827, e dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, per il

riconoscimento dei contributi figurativi, richiede anche che

l'assicurato debba far valere un anno di contribuzione

nell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel

quinquennio antecedente rispettivamente ciascun periodo di malattia, di

disoccupazione indennizzata o di degenza in regime di assicurazione

obbligatoria per la tubercolosi.

Che, inoltre, l'art. 11 del citato decreto prescrive le modalità

per il riconoscimento dei periodi di malattia di cui all'art. 56, lett.

a, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, stabilendo i termini per

denunziare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'inizio

della malattia (entro 60 giorni) nonché la cessazione della stessa

(entro giorni 15); statuisce, infine, che non sono riconosciuti ai

fini predetti le malattie di durata inferiore ai quindici giorni.

Che, infine, nei caso in esame, non potendo il Massone far valere

un anno di contribuzione nel quinquennio antecedente ciascun periodo di

malattia e non avendo egli provveduto a tempestiva denuncia nei termini

di cui al citato art. 11, non poteva nei suoi confronti procedersi

all'accreditamento richiesto dei contributi figurativi.

Insisteva il Massone nella sua domanda ed eccepiva a sua volta,

subordinatamente, la illegittimità costituzionale degli artt. 10, 11,

12 e 13 del D.P.R. n. 818 del 26 aprile 1957.

Il Tribunale, rilevato che i cennati artt. 12 e 13 erano stati

richiamati dall'I.N.P.S. soltanto come facenti parte del capo II del

D.P.R. n. 818 del 26 aprile 1957 e non a fondamento del proprio

assunto, osserva che l'eccezione deve essere esaminata solamente con

riferimento agli artt. 10 e 11, gli unici determinanti in causa, non

potendo questa essere definita in base alla normazione esistente prima

della emanazione del D.P.R. n. 818. E tale eccezione, prosegue il

Tribunale, per l'art. 10 ed almeno per l'ultimo comma dell'art. 11 non

può dirsi manifestamente infondata. Invero, l'art. 56 del R.D.L. 4

ottobre 1935, n. 1827, stabilisce che "dopo l'inizio dell'assicurazione

sono computati utili, su richiesta dell'assicurato, .... i periodi di

malattia tempestivamente accertata, purché complessivamente non

eccedano i 12 mesi", ma non pone alcun limite sulla durata minima della

malattia stessa e non richiede alcun minimo contributivo in un

determinato periodo di tempo.

Il minimo contributivo viene in considerazione nella legge soltanto

per il conseguimento del diritto a pensione, e può dubitarsi che il

Presidente della Repubblica, delegato ad emanare norme di attuazione e

di coordinamento, avesse il potere d'introdurre il presupposto di un

minimo contributivo, agli effetti del riconoscimento dei contributi

figurativi, restringendo così il campo di applicazione della legge. E,

pertanto, deferiva la questione al giudizio della Corte costituzionale.

L'ordinanza, ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei

Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, è

stata pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte

costituzionale, nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica del 31

dicembre 1959, n. 316.

Si sono costituiti in giudizio sia il Massone che l'I.N.P.S. Il

primo, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Valenziani e

Benedetto Bussi ed elettivamente domiciliato in Roma, presso

quest'ultimo, al viale Libia, n. 150, ha dedotto quanto segue.

La legge delegante (art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218) ha

dato facoltà al Governo di emanare: a) disposizioni transitorie e di

attuazione; b) norme di coordinamento; c) un testo unico. È evidente

che gli artt. 10 e 11 del decreto n. 818 del 1957 non possono ritenersi

compresi in un siffatto testo, perché tale non è il cennato decreto,

né contengono disposizioni transitorie. Ed è agevole dimostrare che

le norme in essi contenute non possono considerarsi altresì né di

attuazione né di coordinamento; all'opposto sono in contrasto con gli

artt. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 4 della legge 4 aprile

1952, n. 218.

Richiamata poi la sentenza di questa Corte n. 24 del 5 marzo 1959

relativa ai limiti della facoltà legislativa delegata al Governo, il

Massone rileva che il ripetuto art. 56 afferma il diritto

dell'assicurato a che siano computati utili a sua richiesta i periodi

di malattia tempestivamente accertata, purché complessivamente non

eccedano i 12 mesi, senza prescrivere un qualsiasi minimo di

contribuzione effettiva in un determinato periodo di tempo anteriore

alla malattia.

L'unica condizione posta dalla legge è che l'accertamento della

malattia avvenga "tempestivamente". Gli artt. 10 e 11 hanno, invece,

introdotto altre due condizioni per il riconoscimento del diritto

all'accertamento dei contributi figurativi la esistenza di un anno di

contribuzione nella assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti

nel quinquennio antecedente ciascun periodo di malattia (o di

disoccupazione involontaria indennizzata o di degenza in regime di

assicurazione per la t.b.c.), e la denuncia all'I.N.P.S. della malattia

entro sessanta giorni dal sorgere di questa (ove l'assicurato non sia

stato assistito da un ente assistenziale).

In tal modo il legislatore, lungi dal porre norme di attuazione o

di coordinamento della norma contenuta nel ripetuto art. 56, ha

apportato alla medesima delle limitazioni. E ciò per l'evidente

contraddizione che esiste tra l'attuare un precetto e il modificarlo,

restringendone l'area di applicazione; ed inoltre sia perché il

coordinare una norma con altre importa che la prima non venga mutata

nella sua portata e nei suoi fini, sia perché, in realtà, manca una

qualsiasi norma con la quale si sia inteso coordinare l'art. 56

mediante gli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 818 del 1957.

Le stesse argomentazioni il Massone richiama per l'art. 4 della

legge 4 aprile 1952, n. 218, rilevando che esso ammette

l'accreditamento di contributi figurativi nelle ipotesi di assicurato

che ha fruito di indennità ordinaria di disoccupazione o che sia stato

degente in sanatorio per tubercolosi, nonché per i periodi

post-sanatoriali sussidiari, senza richiedere un anno di contribuzione

effettiva nel quinquennio precedente l'evento che deve dar luogo alla

contribuzione figurativa. E riguardo a tale articolo - si sottolinea -

vi è da fare la ulteriore considerazione che esso è contenuto nella

stessa legge delegante; onde è logico presumere che se si fossero

voluti riconoscere i diritti all'accreditamento dei contributi

figurativi nei casi previsti dall'art. 4, con le limitazioni degli

artt. 10 e 11 D.P.R. n. 818 del 1957, tali limitazioni sarebbero state

stabilite nello stesso art. 4, senza demandarle alla legge delegata.

Si conclude, pertanto, chiedendo che la Corte dichiari viziati di

illegittimità costituzionale gli artt. 10 e 11 del D.P.R. 26 aprile

1957, n. 818, in relazione agli artt. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n.

1827, e 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione agli artt.

70, 76 e 87 della Costituzione, sotto il profilo di eccesso di delega.

L'I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Aureli, Mario

Pizzicannella, Guido Nardone e Pierino Pierini, preliminarmente rileva

che è da esaminare se possa trovare applicazione la legge nuova, la

quale subordina ad una condizione diversa l'acquisto di un beneficio

previdenziale, quando, come nella specie, si siano verificati tutti i

presupposti richiesti sotto l'impero della vecchia legge e sia maturato

persino l'evento-rischio dedotto in assicurazione; anche se si tratti

di un rapporto indubbiamente regolato da norme imperative di ordine

pubblico.

Dalla soluzione di tale quesito dipenderebbe la sussistenza o meno

della pertinenza, rispetto al caso in esame, della sollevata questione

di illegittimità costituzionale della nuova legge e, quindi, la

necessità che tale questione sia devoluta alla Corte costituzionale.

All'uopo l'I.N.P.S. fa presente che, come risulta dagli atti del

processo, tutti gli elementi della fattispecie (inizio del rapporto

assicurativo, periodo di malattia, richiesta di accreditamento dei

relativi contributi figurativi, presentazione della domanda di

pensione) si sono verificati prima che entrasse in vigore il D.P.R. 26

aprile 1957, n. 818. E soggiunge che nel giudizio di merito parve, ad

esso I.N.P.S., che stesse a favore dell'applicazione dello ius

superveniens la natura pubblica del rapporto. Ma successivamente lo

stesso I.N.P.S. ha considerato che le finalità del rapporto medesimo

e la sua struttura assicurativa potrebbero indurre a dubitare che tale

considerazione sia davvero prevalente, quando si tratti di far venir

meno gli effetti di una situazione di fatto che ha determinato un

diverso assetto dell'equilibrio aleatorio connaturale con il rapporto

previdenziale.

Nel merito, si osserva che a fondamento della contribuzione

figurativa sono posti i periodi della vita del lavoratore nei quali il

rapporto di lavoro assicurabile è rimasto interrotto o sospeso per

cause che il legislatore ha reputato meritevoli di particolare

considerazione, al fine di non gravare il lavoratore medesimo con una

conseguente interruzione o sospensione della tutela previdenziale.

Rammentate tali cause (prevedute nell'art. 56 del R.D.L. 4 ottobre

1935, n. 1827, e 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218), si afferma che

l'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ha carattere di precetto

coordinatore anche quando dispone che per ottenere il riconoscimento

dei periodi di malattia, di degenza sanatoriale e di disoccupazione

indennizzata, occorre che l'assicurato possa far valere almeno un anno

di contribuzione nell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e

superstiti nel quinquennio precedente.

Non può esservi tutela assicurativa - così all'uopo argomenta

l'I.N.P.S. - dei rischi di disoccupazione e di malattia tubercolare, se

non sussiste, per la tubercolosi, l'anno di contribuzione nel

quinquennio precedente (art. 17 R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636) o, per

la disoccupazione, un anno di contribuzione nel biennio precedente

l'inizio del periodo di assicurazione (art. 19 del R.D.L. 14 aprile

1939, n. 636).

Conseguentemente, l'utilizzazione di tali periodi, anche ai fini

della pensione di invalidità e di vecchiaia, non può essere disgiunta

da quella medesima condizione di legge, alla quale è subordinato il

diritto a conseguire la prestazione antitubercolare o di

disoccupazione, poiché è il periodo di godimento della prestazione

quello utilizzabile come periodo di contribuzione figurativa.

Per quanto attiene, poi, all'acquisto del beneficio per i periodi

di malattia, l'I.N.P.S. rileva che, a prescindere da ogni

argomentazione che potrebbe essere suggerita dall'opportunità, per il

legislatore, di regolare armonicamente la disciplina di materie simili,

sta in fatto che il precetto si ispira ad un principio immanente

nell'ordinamento previdenziale. E cioè quello secondo il quale

affinché possano annullarsi gli effetti dell'interruzione del rapporto

di lavoro, rispetto al rapporto assicurativo, occorre che questo

rapporto abbia acquistato e mantenuto - una effettiva realtà ed

un'adeguata consistenza.

Per dimostrare tale assunto si premette che il riconoscimento del

periodo di malattia, anche a norma dell'art. 56 del R.D.L. 4 ottobre

1935, n. 1827, era essenzialmente legato ad un rapporto assicurativo

attuale ed efficace e che l'art. 55 dello stesso decreto sancisce la

decadenza dal diritto a versare il contributo obbligatorio, ove sia

inutilmente decorso il termine di cinque anni, sanzionando, così, il

principio che l'inadempimento quinquennale dell'obbligo di contribuire

produce una interruzione insanabile del rapporto assicurativo.

Ciò posto, si fa presente che la legge del 1952, n. 218, ha

definito in relazione alla ipotesi più rilevante di interruzione del

rapporto (prosecuzione volontaria) i requisiti perché si riconoscano

attualità ed efficacia al rapporto stesso, richiamando e confermando

la regola (art. 5 R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636) secondo la quale

occorre il minimo dell'anno di contribuzione nel quinquennio perché

si mantengano gli effetti del rapporto interrotto. Di conseguenza, il

legislatore delegato si sarebbe limitato ad adeguare a tale principio

la regolamentazione del caso di malattia, conservando efficacia al

rapporto assicurativo interrotto, oltre tutto senza gravame alcuno per

i lavoratori.

Relativamente all'art. 11, l'I.N.P.S. osserva che esso contiene

soltanto norme di attuazione, le quali, in parte, integrano ed in parte

sostituiscono gli artt. 37 e 38 del regolamento 28 agosto 1924, n.

1422, in senso sostanzialmente più favorevole all'assicurato.

Esonerano cioè questo dall'obbligo della tempestiva denuncia, quando

per la malattia abbia goduto dell'assistenza di un altro ente

previdenziale; assegnano un termine molto lungo per presentare la

denuncia (60 giorni) senza sanzione di decadenza, riconoscendo alla

denunzia stessa effetti retroattivi.

Né fondatamente l'assicurato potrebbe dolersi - argomenta ancora

l'I.N.P.S. - dell'esclusione dal riconoscimento ai fini dei contributi

figurativi delle malattie di durata inferiore ai 15 giorni (anziché

7). Il danno, infatti, che può derivare da tale innovazione sarebbe

solo apparente, considerando il progresso della regolamentazione delle

condizioni di lavoro, intercorso tra il 1924 ed il 1957. Del che

convincerebbe l'art. 2110 del Codice civile, atteso che una malattia di

durata così breve non interrompe il rapporto di lavoro e, quindi, la

tutela previdenziale.

L'I.N.P.S., pertanto, conclude chiedendo che la Corte dichiari

manifestamente infondata la questione della illegittimità

costituzionale degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.

2. - Nel procedimento civile vertente tra Lamorea Barbara e

l'Istituto nazionale della previdenza sociale il Tribunale di Catanzaro

ha pronunciato ordinanza in data 28 ottobre 1959, disponendo la

trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per decidere se

l'art. 10 del D.P.R. 26 apile 1957, n. 818, sia o meno in contrasto con

la legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, o con le altre

disposizioni di legge cui si riferisce e, quindi, costituzionalmente

illegittimo.

In detta ordinanza si premette che la norma impugnata è stata

emanata in virtù dell'art. 37 della legge (delegante) 4 aprile 1952,

n. 218, e che non potrebbero qualificarsi norme di attuazione o di

coordinamento quelle che contrastassero con le norme della legge alla

quale dovrebbe essere data attuazione, in relazione ad altre eventuali

leggi.

Ciò posto, si osserva che l'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n.

818, è in contrasto con l'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218,

in quanto prescrive - mentre ciò non è affatto richiesto da questo

ultimo - che l'assicurato, disoccupato o tubercolotico, per

beneficiare della contribuzione figurativa debba far valere anche un

anno di contribuzione effettiva nel quinquennio anteriore,

rispettivamente, a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato o di

degenza in regime sanatoriale.

Ed è irrilevante, soggiunge l'ordinanza, che per l'accreditamento

figurativo dei contributi il quinto comma dello stesso art. 4 fa

espresso riferimento ai contributi effettivamente versati nell'ultimo

anno. Invero, ciò non significa che l'assicurato debba avere un anno

di contribuzione effettiva nel quinquennio anzidetto, in quanto il

precetto contenuto nel quinto comma dell'art. 4 è pienamente

realizzabile, prendendo a base la media dei contributi versati,

qualunque sia il loro numero, nell'ultimo anno di assicurazione reale.

Nel presente giudizio si sono costituiti sia la Lamorea che

l'I.N.P.S.

La prima, rappresentata e difesa dagli avvocati Vezio Crisafulli e

Franco Agostini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo

in via Pasubio n. 1, ha dedotto che l'art. 10 del D.P.R. 26 aprile

1957, n. 818, non attua nessun principio o criterio direttivo contenuto

nella legge di delega, ma introduce, al diritto all'accredito di

determinati contributi figurativi, compiutamente disciplinato dalla

legge, una grave e sostanziale limitazione, in nessun modo

riconducibile all'ipotesi dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n.

218, con il quale, anzi, si trova in insanabile contrasto. Per tale

ragione la disposizione impugnata non potrebbe nemmeno considerarsi

diretta a coordinare con la legge del 1952 le norme vigenti sulle

assicurazioni sociali.

Conclude, pertanto, chiedendo che la Corte dichiari la

illegittimità costituzionale dell'art. 10 sopra menzionato per

violazione dell'art. 76 della Costituzione.

L'I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Aureli,

Mario Pizzicannella, Guido Nardone e Pierino Pierini, ha riprodotto

integralmente nelle sue deduzioni quanto eccepito nel giudizio

instauratosi in seguito all'ordinanza 26 ottobre 1959 del Tribunale di

Genova e più innanzi riassunto.

Soltanto la difesa della Lamorea ha presentato memoria ritualmente

depositata nella cancelleria della Corte con la quale si confutano le

argomentazioni avversarie, riportandosi alle precedenti deduzioni.

Nell'udienza del 21 dicembre 1960 le due cause sono state discusse

congiuntamente e la difesa dell'I.N.P.S. e del Massone hanno illustrato

le tesi già svolte, insistendo nelle conclusioni già formulate.

Nell'udienza del 10 febbraio 1961 le cause sono state riprodotte e

la difesa ha richiamato le precedenti conclusioni. Considerato in diritto :

Le due cause, promosse con le ordinanze indicate in epigrafe, vanno

riunite e decise con unica sentenza, identica essendo la questione di

legittimità costituzionale con esse proposta.

La difesa dell'I.N.P.S. relativamente al ricorso Massone deduce, in

via pregiudiziale, che nel caso in esame non sorgerebbe una questione

di legittimità costituzionale. Poiché, si afferma, tutti gli elementi

che costituiscono l'oggetto della controversia (inizio del rapporto

assicurativo - periodo di malattia - richiesta di accreditamenti dei

contributi figurativi - evento-rischio (invalidità) dedotto in

assicurazione - presentazione della domanda di pensione) si sono

verificati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 26 aprile 1957, n.

818, la domanda proposta dal Massone dovrebbe essere decisa applicando

la legislazione preesistente (art. 56 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e

relative norme regolamentari; artt. 37 e 38 R. D. 28 agosto 1924, n.

1422) e non le norme sopravvenute denunziate a questa Corte per

illegittimità costituzionale. Mancherebbe, secondo l'I.N.P.S., il

presupposto della pertinenza della sollevata questione di

incostituzionalità della nuova legge.

Dallo svolgimento della ordinanza di rinvio risulta che il

Tribunale di Genova non ha omesso il giudizio di rilevanza sulla

proposta eccezione. Invero, con la trasmissione degli atti a questa

Corte il Tribunale ha ritenuto che la questione deve essere decisa

applicando il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.

Passando al merito e limitando l'esame alla specie riportata nelle

summenzionate ordinanze del Tribunale di Genova e del Tribunale di

Catanzaro, la Corte è chiamata a decidere, se l'assicurato affetto da

tubercolosi, per il riconoscimento - ai fini della pensione e della sua

misura - dei periodi di degenza in regime sanatoriale, deve avere

versato un anno di contribuzione nell'assicurazione per l'invalidità,

la vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente a ciascun

periodo di degenza.

Sostiene l'I.N.P.S. che l'art. 10, secondo comma, della legge

delegata D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, disponendo che per il

riconoscimento ai fini della pensione e della sua misura, dei periodi

di degenza sanatoriale, l'assicurato affetto da t.b.c. deve, inoltre,

far valere un anno di contribuzione nella assicurazione per la

invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente

rispettivamente ciascun periodo di degenza in regime di assicurazione

obbligatoria per la tubercolosi, detta un precetto coordinatore con

l'art. 17 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6

luglio 1939, n. 1272. Secondo questa norma l'assicurato ha diritto alle

prestazioni antitubercolari, se all'atto della domanda può fare valere

almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel

quinquennio precedente la domanda stessa. E, pertanto, la utilizzazione

dei detti periodi anche ai fini della pensione non può essere

disgiunta dalla stessa condizione alla quale è subordinata la

prestazione antitubercolare; il nuovo precetto viene ad inserirsi nel

quadro delle norme precedenti, coordinando il diritto alla pensione col

diritto alle prestazioni antitubercolari.

Invece, secondo i ricorrenti, la norma del citato art. 10, emanata

in virtù dell'art. 37 della legge delegante 4 aprile 1952, n. 218, è

in contrasto con l'art. 4, comma quarto, di questa legge; il quale

dispone che "per i tubercolotici regolarmente assicurati per

l'invalidità... sono considerati come periodi di contribuzione, ai

fini del diritto alla pensione e alla misura della pensione stessa, i

periodi di degenza in regime sanatoriale...". La norma impugnata,

subordinando il riconoscimento dei contributi figurativi al versamento

di un anno di contribuzione nel quinquennio che precede i periodi di

degenza sanatoriale, pone un nuovo limite al diritto alla pensione,

violando il citato art. 4 che equipara per i periodi di degenza

sanatoriale i contributi versati ai contributi accreditati.

La Corte ritiene fondata la questione.

Il sistema relativo al computo dei periodi di contribuzione

figurativa ai fini del diritto alla pensione per invalidità si desume

dal disposto coordinato degli artt. 56, comma primo, lett. a, nn. 1,

2, 3, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827; 9, comma primo, n. 2, lett. a e

b, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio

1939, n. 1272, e modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n.

218; 4, comma quarto, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

L'assicurato affetto da tubercolosi acquista il diritto alla

pensione alle seguenti condizioni: che sia riconosciuto invalido (art.

9, n. 2, modificato); che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data

iniziale della assicurazione e risulti versato o accreditato a favore

dell'assicurato il minimo di contributo indicato dalla legge (art. 9,

lett. a, citato); che sussista, nel quinquennio precedente la domanda

di pensione, il minimo di contributi indicato dalla legge (art. 9,

lett. b, citato).

L'art. 56 della citata legge del 1935, n. 1827, sempre agli effetti

del diritto alla pensione, prevede alcuni periodi di contribuzione

figurativa (n. 1: servizio militare; n. 2: malattia tempestivamente

accertata; n. 3: stato di gravidanza e di puerperio); ed altri ancora

ne prevede l'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (comma primo:

disoccupazione indennizzata; comma quarto: periodi di degenza

sanatoriale e post-sanatoriale sussidiabili per legge).

Secondo la norma impugnata, ai fini della pensione, l'assicurato

per il computo dei suindicati periodi di contribuzione figurativa "deve

inoltre far valere un anno di contribuzione nella assicurazione per la

invalidità... nel quinquennio antecedente rispettivamente ciascun

periodo di degenza..." (art. 10, secondo comma, D.P.R. n. 818 del

1957); aggiungendo così un requisito nuovo per il diritto alla

pensione per invalidità, non richiesto dalla legge delegante del 1952

n. 218, né da precedenti disposizioni.

Invero, non è a dubitare che i contributi accreditati di cui alla

lett. a dell'art. 9 modificato sono equiparati ai contributi versati

anche per integrare il minimo di contribuzione che fa sorgere il

diritto a pensione.

Lo stesso è a dirsi per la previsione dell'art. 9, lett. b,

modificato; deve cioè ritenersi che "sussistono" anche i contributi

accreditati per il minimo dalla legge richiesto nel quinquennio

precedente la domanda di pensione. Questa disposizione, ricollegandosi

a quelle dell'art. 6 del D.L. Lgt. 21 aprile 1919, n. 603, e dell'art.

6 del R.D. 30 dicembre 1923, n, 3184, che consentivano il computo dei

periodi utili ai fini della pensione "ancorché non sia versato alcun

contributo", riproduce sostanzialmente la dizione dell'art. 9 del

R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, secondo la quale è necessario "sussista

almeno un anno di contribuzione...". Soltanto l'art. 60, lett. c, del

R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, richiedeva la "effettiva

contribuzione". Nel succedersi di queste diverse formulazioni

legislative sulla contribuzione ai fini della pensione, la

giurisprudenza in un primo tempo ritenne che anche sotto l'impero della

legge del 1935 fosse sufficiente la contribuzione figurativa del

minimo, indirizzo che fu mantenuto con le leggi sopravvenute del 1939,

n. 636, e del 1952, n. 218, nel senso che per l'adempimento del

requisito minimo di contribuzione fosse sufficiente la contribuzione

figurativa. Ciò è in armonia col sistema della stessa legge del 1952,

n. 218, che quando ha preteso che il requisito minimo di contribuzione

fosse effettivamente versato, lo ha espressamente disposto, come nel

caso di prosecuzione volontaria dell'obbligo assicurativo (art. 5,

primo comma).

Pertanto, la condizione del versamento di un anno di contribuzione

prescritto dall'art. 10 viola l'art. 4 della legge delegante n. 218 e

l'art. 9 modificato della legge n. 636, le cui disposizioni regolano

compiutamente il diritto alla pensione dell'assicurato invalido. Se il

legislatore delegante avesse voluto introdurre per la pensionabilità

un limite, trattandosi di condizionare un diritto soggettivo, avrebbe

introdotto nella stessa legge delegante il relativo precetto ovvero

avrebbe conferito il mandato di farlo al legislatore delegato.

L'esattezza di questa soluzione trova conferma nella necessità di

tenere distinto il diritto alla pensione dal diritto alle prestazioni

antitubercolari, il quale sorge se "l'assicurato all'atto della domanda

possa fare valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di

contribuzione nel quinquennio precedente la domanda stessa" (art. 17

cit. R.D.L. n. 636 del 1939). Il diritto alle prestazioni

antitubercolari, tra le quali è da comprendere la degenza sanatoriale,

e il diritto alla pensione dell'assicurato affetto da t.b.c. danno

luogo a due distinti rapporti giuridici con disciplina autonoma, con

effetto diverso e con finalità bene stabilite.

La norma dell'art. 10, che utilizza ai fini del diritto alla

pensione un requisito richiesto ad altro scopo, non può farsi

rientrare nei limiti del coordinamento formante oggetto della

delegazione. Le norme di coordinamento hanno lo scopo di eliminare

antinomie e lacune contenute in precedenti disposizioni, modificandole

o integrandole (Corte cost. sent. n. 16 del 9 gennaio 1957 e sent. n.

49 del 5 aprile 1957); mentre la regolamentazione dei periodi utili per

la contribuzione figurativa si costruisce agevolmente attraverso la

interpretazione coordinata delle su menzionate disposizioni. Tanto

meno la disposizione dell'art. 10 può qualificarsi norma di

attuazione, perché l'art. 4 della legge del 1952, n. 218, contiene

tutti gli elementi per la sua attuazione, né è concepibile che una

norma di attuazione introduca un nuovo limite all'esercizio di un

diritto.

Sostiene la difesa dell'I.N.P.S., che la legislazione previdenziale

e la stessa legge delegante sono ispirate al principio secondo cui per

annullare gli effetti della interruzione del rapporto di lavoro

rispetto al rapporto assicurativo, occorre che questo abbia acquistata

e mantenuta una effettiva realtà ed una adeguata consistenza (ex

artt. 55 legge n. 1827 del 1935 e 5 legge n. 218 del 1952, ecc.). In

altri termini, ogni situazione di vantaggio collegata con le

assicurazioni sociali deve essere subordinata al requisito di un minimo

di contribuzioni nella assicurazione obbligatoria per la invalidità,

vecchiaia, ecc.

Ma anche ammesso quanto sostiene la difesa dell'I.N.P.S., a ben

considerare il succedersi delle leggi nel campo della legislazione

sociale, affiorano da esse direttive sempre più favorevoli al

lavoratore, soprattutto ai fini del diritto alla pensione; in modo

particolare vanno ricordate le disposizioni che agevolano il

raggiungimento del minimo pensionabile, il mantenimento ai fini della

pensione della qualità di assicurato, il conseguimento del massimo

della contribuzione con effetto integrativo della pensione stessa, il

cumulo in taluni casi delle pensioni previdenziali (R.D. 30 dicembre

1923, n. 3184, art. 30; R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, art. 71; legge

1928, n. 2900; R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 56, convertito

nella legge 6 giugno 1936, n. 1155; R.D.L. 14 giugno 1939, n. 636, art.

9, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272; legge 4 aprile 1952,

n. 218, art. 10, quinto e sesto comma; legge 2 aprile 1958, n. 322,

ecc. ecc.).

In questo orientamento deve inserirsi la norma dell'art. 4 della

legge n. 218 del 1952, che consente il massimo beneficio per la

liquidazione della pensione al tubercolotico. Legge che va collegata a

precedenti disposizioni che, agli effetti del diritto alla pensione e

della sua misura, considerano utili, al pari della degenza sanatoriale,

i periodi di servizio militare effettivo, di malattia tempestivamente

accertata, di gravidanza e di puerperio (art. 56, lett. a, nn. 1, 2, 3,

R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827), di disoccupazione indennizzata (art.

4, primo comma, legge 4 aprile 1952, n. 218); periodi durante i quali

opera la contribuzione figurativa. Adunque, nel sistema, è la natura

della causa interruttiva del rapporto di lavoro che, riflettendosi sul

rapporto assicurativo, dà luogo alla contribuzione figurativa a

beneficio di chi, versando in determinate condizioni fisiche o nella

materiale impossibilità di prestare la sua opera alle dipendenze del

terzo, non può neanche versare i contributi assicurativi. Questa la

ratio che si ricollega alla natura funzionale della contribuzione

figurativa e che discende dalla stessa legge delegante; ratio che si

pone come eccezione al principio richiamato dalla difesa dell'I.N.P.S.

per legittimare la norma impugnata.

Con ordinanza del 26 ottobre 1959 (n. 129 del 1959) il Tribunale di

Genova ha ritenuto non manifestamente infondata anche la questione di

legittimità costituzionale riguardante la norma dell'art. 11 del

D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818. Con essa si dispone che, per il

riconoscimento ai fini della pensione dei periodi di malattia,

l'assicurato deve produrre un certificato rilasciato dall'ente

assistenziale che lo ha assistito e, qualora non abbia diritto a tale

assistenza, deve denunciare all'I.N.P.S. entro 60 giorni l'inizio della

malattia, allegando dichiarazione medica di parte. Se la denuncia sia

fatta dopo il detto termine e la malattia perduti, i periodi di

malattia sono riconosciuti a decorrere dal 60 giorno anteriore a quello

della denuncia. Altra denuncia deve essere fatta all'I.N.P.S. entro

giorni quindici dalla cessazione della malattia con dichiarazione

medica. In caso di inosservanza sono riconosciuti i soli periodi di

malattia comprovati dalla documentazione già presentata. Ai fini

predetti non sono riconosciute le malattie di durata inferiore ai

quindici giorni.

Si assume dalla difesa del Massone che la su riferita norma sarebbe

in contrasto con l'art. 56, lett. a, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935,

n. 1827, secondo il quale per beneficiare del computo utile, ai fini

della pensione, dei periodi di malattia, la malattia deve essere

"tempestivamente accertata".

La norma denunziata pone, invece, un duplice limite al diritto

dell'accreditamento: il termine di giorni sessanta per la denuncia

della malattia; il mancato riconoscimento, ai fini del diritto alla

pensione, delle malattie di durata inferiore ai quindici giorni.

La eccezione va parzialmente disattesa.

Invero, il regolamento per la esecuzione del R.D. 30 dicembre

1923, n. 3184, approvato con R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, fa obbligo

di provare con dichiarazione medica la durata della malattia ai fini

del computo dei rispettivi periodi dei contributi figurativi (art. 37,

primo comma) e autorizza gli Istituti di previdenza ad accertarne

periodicamente la durata (art. 38, secondo comma).

Per quanto la parola della legge non vi accenni, dalla stessa

natura della materia si desume la necessità di fissare un termine.

La denuncia in qualunque tempo non avrebbe consentito controlli pur

necessari da parte degli Istituti di previdenza sociale.

A ciò provvide la circolare della Direzione generale della Cassa

dell'11 febbraio 1926, n. 3577, che, richiamandosi alla precedente

circolare del 10 giugno 1922, n. 39, dispone che "il certificato di

malattia deve essere rilasciato inizialmente al termine della prima

quindicina con riserva di denunciare l'epoca di risoluzione.

Allorquando questa ultima siasi verificata e non oltre il quinto giorno

verrà rilasciata analoga dichiarazione finale".

Il legislatore del 1935 col richiedere "il tempestivo accertamento"

della malattia (art. 56, lett. a, n. 2, cit. R.D. n. 1827), ne ha

rimesso la valutazione alla discrezionalità del giudice, il quale

può trarre indici di orientamento dalle su menzionate disposizioni.

Ha lasciato, peraltro, lo stesso assicurato arbitro di procedere alla

denunzia, la cui tempestività costituisce un requisito essenziale per

la concessione del diritto alla pensione, come ha costantemente

ritenuto la giurisprudenza. Ciò posto, l'art. 11, comma primo, col

fissare un termine per la denuncia della malattia (giorni sessanta)

limita la discrezionalità del giudice, dando maggiore certezza al

diritto dell'assicurato; dispensando, poi, questi dall'obbligo della

denuncia quando abbia goduto dell'assistenza di altro ente

assistenziale e dando effetto retroattivo alla denunzia tardiva, crea

indubbiamente una situazione di vantaggio rispetto alle leggi

precedenti.

La disposizione impugnata, senza introdurre elementi nuovi nel

computo dei periodi di malattia per i contributi figurativi, stabilisce

le modalità per fare valere detto periodo ai fini del diritto alla

pensione. E, pertanto, le norme dell'art, 11, primo comma, possono

classificarsi tra quelle di attuazione di precedenti disposizioni cui

fanno riferimento (artt. 37 e 38 R.D. n. 1422 del 1924; 56, lett. a,

n. 2, R. D. 1935 n. 1827), perciò sono immuni dal lamentato vizio di

incostituzionalità.

Infine, il non riconoscimento della malattia di durata inferiore ai

quindici giorni ai fini del computo dei periodi di contribuzione

figurativa, non è in armonia col sistema che si esprime anche con

quanto dispone l'art. 38, primo comma, del R.D. 28 agosto 1924, n.

1422, che limita la esclusione alle malattie di durata inferiore ai

sette giorni. Questa innovazione lede il diritto del lavoratore

invalido al summenzionato beneficio dei contributi figurativi e non è

coordinata ad alcuna norma della legge delegante, né con un principio

che possa desumersi dal sistema della legislazione previdenziale, la

quale ha espressamente considerato il problema delle brevi malattie,

escludendo le provvidenze in oggetto soltanto per le malattie di

durata inferiore ai sette giorni.

E, pertanto, la norma dell'art. 11, parte ultima, eccedendo i

limiti della delega specificati nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952,

n. 218, deve richiararsi costituzionalmente illegittima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sulle cause indicate in epigrafe:

a) respinge la eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa

dell'I.N.P.S.;

b) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10, secondo

comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 56

del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 4, quarto comma, della legge 4

aprile 1952, n. 218, - secondo il quale "l'assicurato deve inoltre far

valere un anno di contribuzione nell'assicurazione per l'invalidità...

nel quinquennio antecedente... ciascun periodo di degenza sanatoriale"

- in riferimento agli artt. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 76

della Costituzione;

c) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 11, parte

ultima, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 38,

comma primo, del R. D. 28 agosto 1924, n. 1422 - secondo il quale "non

sono riconosciute ai fini predetti (dei contributi assicurativi) le

malattie di durata inferiore ai quindici giorni" - in riferimento agli

artt. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 76 della Costituzione;

d) dichiara non fondata la questione sollevata con la summenzionata

ordinanza del Tribunale di Genova sulla legittimità costituzionale

dell'art. 11, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in

relazione all'art. 56, lett. a, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n.

1827 - riguardante il termine per la denuncia della malattia - in

riferimento agli artt. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 76 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI.

ECLI:IT:COST:1961:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari