((I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto purche' siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione medesima. I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del supplemento di cui al comma precedente, danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza del precedente. I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda. La relativa misura annua, comprensiva della tredicesima rata di pensione, si determina moltiplicando per 18,72 volte l'importo dei contributi base versati ed accreditati nel periodo al quale si riferisce il supplemento. L'ammontare del supplemento e' portato in detrazione dall'eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo. In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti, sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte)). 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 27 aprile 1968, n.488

4

Il D.P.R. 27 aprile 1968, n.488 ha disposto (con l'art. 19) che la presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1968.

Testo vigente dal 30 aprile 1968

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1109/1988

    Questione infondata
    20 dicembre 1988

    PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE La pensione supplementare costituisce un trattamento particolare e specifico, con propria regolamentazione, che si distingue dalla pensione autonoma di vecchiaia anche quando il titolare di essa abbia raggiunto i contributi richiesti dalla legge per la sua concessione. Pertanto, avuto riguardo alla sua specificità, non è consentita la trasformazione della pensione supplementare in quella di vecchiaia, al momento del conseguimento del requisito contributivo, col connesso istituto dell'integrazione al minimo, mentre l'ulteriore contribuzione dopo la concessione della pensione da' luogo solo a supplementi di quella già liquidata. Trattandosi di differenti trattamenti pensionistici, ragionevole e giustificata ne è la diversa disciplina, spettando al legislatore la scelta delle prestazioni previdenziali ritenute più idonee a sopperire alle varie situazioni di bisogno, scelta che si sottrae al sindacato costituzionale ove non sia manifestamente irrazionale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 4 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 1962 al 30 aprile 1968. 231 parole tolte, 53 parole aggiunte in 3 capoversi.

I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti tolto: dopo la aggiunto: successivamente alla data di decorrenza della pensione tolto: o, nel caso di pensione di vecchiaia differita ai sensi dell'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, dopo il perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione stessa, danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in attotolto: , purche':

tolto: a) aggiunto: purche' siano trascorsi almeno tolto: cinque aggiunto: due anni dalla data di decorrenza della pensione tolto: o dalla data di perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e qualora si tratti di pensione per invalidita', il pensionato abbia compiuto l'eta' di 60 anni se uomo e di 55 anni se donna;

tolto: b) sia accertata la perdita della residua capacita' di guadagno qualora trattasi di pensionato per invalidita' aggiunto: medesima. I contributi tolto: eventualmente versati dopo la aggiunto: versati successivamente alla data di decorrenza del supplemento di cui al comma precedenteaggiunto: , danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi tolto: soltanto ai pensionati di cui alla lettera a) dopo che siano trascorsi aggiunto: almeno due anni dalla decorrenza del precedente tolto: supplemento. I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda. La relativa misura tolto: si determina applicando la percentuale meno elevata, comune ad ambo i sessi, stabilita per la liquidazione delle pensioni dalle lettere a) e b) dell'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e moltiplicando il risultante importo per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento delle pensioni. I supplementi calcolati secondo le norme del presente articolo, sono aumentati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono maggiorati ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa. Se la pensione in atto risulta maggiorata di un'integrazione per portarla aggiunto: annua, comprensiva della tredicesima rata di pensione, si determina moltiplicando per 18,72 volte l'importo dei contributi base versati ed accreditati nel periodo al quale si riferisce il supplemento. L'ammontare del supplemento e' portato in detrazione dall'eventuale integrazione della pensione al trattamento minimotolto: , l'integrazione stessa deve essere diminuita di un importo pari a quello spettante a titolo di supplemento. In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effettiaggiunto: , sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 27 aprile 1968, n.488

    Il D.P.R. 27 aprile 1968, n.488 ha disposto (con l'art. 19) che la presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1968.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1338~art4 · fonte del testo

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