Corte costituzionale

Ordinanza n. 51/1961

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1961 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo

comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 aprile 1960 dal Tribunale di Piacenza nel

procedimento civile vertente tra Mezzadri Roberto e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 64 del Registro

ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 174 del 16 luglio 1960;

2) ordinanza emessa il 2 aprile 1960 dal Tribunale di Piacenza nel

procedimento civile vertente tra Bianchi Primo e l'Istituto nazionale

della previdenza sociale, iscritta al n. 65 del Registro ordinanze 1960

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 16

luglio 1960;

3) ordinanza emessa il 17 marzo 1960 dal Tribunale di Reggio Emilia

nel procedimento civile vertente tra Barbieri Marta e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 67 del Registro

ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 174 del 16 luglio 1960;

4) ordinanza emessa il 3 dicembre 1960 dal Tribunale di Pisa nel

procedimento civile vertente tra Sodini Amelia e l'Istituto nazionale

della previdenza sociale, iscritta al n. 17 del Registro ordinanze 1961

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 18

marzo 1961.

Ritenuto che con atto 29 gennaio 1959 Sodini Amelia, vedova

dell'operaio Controzzi Ugo, conveniva davanti al Tribunale di Pisa

l'I.N.P.S. per il pagamento della pensione di riversibilità.

L'I.N.P.S. negava il diritto a pensione perché, non risultando nessun

contributo versato o accreditato a favore del Controzzi nel quinquennio

precedente la malattia per cui decedette il 22 novembre 1957, non

potevano invocarsi accreditamenti di contributi figurativi inerenti a

detto periodo (art. 10, secondo comma, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818).

L'attrice eccepiva la incostituzionalità dell'art. 10. Il

Tribunale ritenuta non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale, rimetteva gli atti a questa Corte per il

relativo giudizio. L'ordinanza veniva regolarmente pubblicata,

notificata e comunicata.

Nessuna delle due parti si è costituita;

che con atto di citazione 7 aprile 1959 Mezzadri Roberto conveniva

davanti al Tribunale di Piacenza l'I.N.P.S. per ottenere

l'accreditamento figurativo dei periodi di malattia nel quinquennio

precedente la domanda di pensione di invalidità. L' I.N.P.S.

richiamandosi al disposto dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n.

818, contestava la domanda per avere l'attore versato n. 47 contributi

settimanali in luogo dei prescritti 52 per cui non poteva eseguirsi il

richiesto accreditamento figurativo dei cennati periodi di malattia.

L'attore eccepiva la incostituzionalità del su riferito art. 10;

il Tribunale riteneva la questione non manifestamente infondata,

rimetteva gli atti a questa Corte per il giudizio di legittimità

costituzionale. L'ordinanza del 2 aprile 1960, veniva regolarmente

pubblicata, notificata e comunicata. In questa sede si è costituito

soltanto l'I.N.P.S. ;

che con atto di citazione del 6 aprile 1959 Bianchi Primo conveniva

davanti al Tribunale di Piacenza l'I.N.P.S. per l'accreditamento dei

contributi assicurativi relativi al periodo di ricovero sanatoriale

(dal 24 luglio 1952 al 10 aprile 1953). L'Istituto contestava la

fondatezza della domanda, perché l'assicurato aveva versato 43

contributi settimanali in luogo dei prescritti 52 per cui non potevano

accreditarsi i richiesti contributi figurativi (art. 10, secondo comma,

D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818). L'attore eccepiva la

incostituzionalità della norma su menzionata; e il Tribunale, ritenuta

la questione non manifestamente infondata, rimetteva gli atti a questa

Corte per il giudizio di legittimità costituzionale. L'ordinanza del 2

aprile 1960 veniva regolarmente notificata e comunicata; in questa sede

si costituiva soltanto l'I.N.P.S. ;

che con atto 17 ottobre 1958 Barbieri Marta conveniva davanti al

Tribunale di Reggio Emilia l'I.N.P.S., chiedendo la pensione di

inabilità. La domanda era stata in precedenza respinta con

deliberazione del 25 novembre 1957, perché nel quinquennio precedente

la richiesta l'assicurato non poteva fare valere il prescritto numero

di contributi assicurativi, risultando versati n. 34 contributi

settimanali invece di 52. Anche una seconda domanda venne respinta, il

18 aprile 1958, perché non poteva farsi luogo al richiesto

accreditamento di contributi figurativi corrispondenti al periodo di

malattia dal 23 settembre 1954 al 14 agosto 1957, in quanto

l'assicurata non poteva fare valere l'anno di contribuzione nel

quinquennio precedente alla data dell'inizio del periodo della malattia

(art. 10, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818). L'attrice

eccepiva la incostituzionalità di questa norma e il Tribunale,

ritenendo la questione non manifestamente infondata, rimetteva gli atti

a questa Corte per il giudizio di legittimità costituzionale.

L'ordinanza del 17 marzo 1960 è stata regolarmente pubblicata,

notificata e comunicata. Le parti si sono costituite;

Viste le deduzioni della Barbieri e dell'I.N.P.S. (ordinanze nn.

64, 65, 67);

Ritenuto che con le ordinanze su indicate è stata proposta la

questione sulla legittimità costituzionale della norma contenuta

nell'art. 10, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818,

secondo cui per il riconoscimento, ai fini della pensione e della sua

misura, dei periodi di malattia e di degenza sanatoriale l'assicurato

deve, inoltre, fare valere un anno di contribuzione nell'assicurazione

per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel quinquennio

antecedente rispettivamente ciascun periodo di malattia o di degenza;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 2 del 28 febbraio

1961, ha già preso in esame la sollevata questione, dichiarando la

"illegittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, D.P.R. 26

aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 56 del R.D.L. 4 ottobre

1935, n. 1827, e 4, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 -

secondo il quale "l'assicurato deve, inoltre, far valere un anno di

contribuzione nell'assicurazione per l'invalidità... nel quinquennio

antecedente... ciascun periodo di degenza sanatoriale" - in riferimento

agli artt. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 76 della

Costituzione (dispositivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 70 del 18 marzo 1961);

che, per effetto di tale pronunzia, il citato art. 10, secondo

comma, secondo il quale "l'assicurato deve, inoltre, fare valere un

anno di contribuzione nell'assicurazione per l'invalidità, la

vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente rispettivamente

ciascun periodo di malattia... o di degenza in regime di assicurazione

obbligatoria per la tubercolosi", ha cessato di avere effficacia e non

può trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione

della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n.

87), onde rimane esclusa la possibilità di nuovi giudizi sulla

medesima questione della quale perciò la Corte deve dichiarare la

manifesta infondatezza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale Gazzetta Ufficiale, suppl. spec. n.

71 del 24 marzo 1956);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza, per sopraggiunta inefficacia

della norma impugnata, della questione di legittimità costituzionale

sollevata con le ordinanze in epigrafe, relativa all'art. 10, secondo

Commas del D. P. R 26 aprile 1957, n. 818, nella parte indicata in

motivazione, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n.

218, e con riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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