A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi per i quali e' corrisposta la indennita' ordinaria dell'assicurazione obbligatoria contro la dissocupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Per detti periodi si computera' come versato a favore dei singoli assicurati il contributo calcolato sulla me dia dei singoli contributi effettivamente versati nella assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato. Per la copertura dell'onere relativo sara' annualmente trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo art. 14, una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e nel Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalita' degli assicurati. ((Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura, o di sostentamento, sussidiabili per legge. Il suddetto "accredito figurativo" decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155)). Sono utili tutti i periodi di prestazione e di ricovero avvenuti prima e dopo il pensionamento, senza limiti. La misura dei contributi da accreditare e' pari alla classe media dei contributi effettivamente versati nell'anno precedente il primo ricovero, comunque non inferiore alla classe 10° della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Le pensioni, le ricostituzioni ed i supplementi di pensione, definiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, devono essere aggiornati e riliquidati a domanda dell'interessato. Per i periodi da computarsi come utili ai fini del comma precedente e per la copertura del conseguente onere a carico della gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, si seguono gli stessi criteri previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo.

Testo vigente dal 2 aprile 1987

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 112/1963

    Parametro
    3 luglio 1963

    dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 4,27 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -…

    Art. 4 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 27 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 37 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 2/1961

    Parametro
    11 marzo 1961

    Se il giudice a quo ha ritenuto che il rapporto controverso dev'essere deciso in base alle disposizioni di legge impugnate di incostituzionalità e ha sufficientemente motivato, su questo punto, la sua ordinanza, non può la Corte costituzionale andare in diverso avviso e ritenere applicabili al rapporto controverso disposizioni di legge preesistenti a quelle impugnate. (Nella specie era stata denunciata l'incostituzionalità degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in tema di pensione per invalidità e vecchiaia, e si eccepiva, dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che il rapporto controverso si sarebbe dovuto decidere in base agli artt. 56 R.D. 4 ottobre 1935, n. 1227, 35 e 38 R.D. 28 agosto 1924, n. 1422). Cfr.: 3/1960.

    Art. 4 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 37 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 2 aprile 1987

Confronto con la versione in vigore dal 13 settembre 1975 al 2 aprile 1987. 15 parole tolte, 42 parole aggiunte.

… vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva tolto: nella vita assicurativa, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della … di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura tolto: eaggiunto: , o di sostentamento, sussidiabili per leggetolto: , a decorrere dall'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952aggiunto: . Il suddetto "accredito figurativo" decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. tolto: 218 aggiunto: 1155. Sono utili tutti i periodi di prestazione e di ricovero avvenuti prima e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art4 · fonte del testo

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