[1]L'aumento integratore per gli orfani, previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, e' elevato progressivamente come in appresso: L. 24.000 annue dal 1° gennaio 1962; L. 36.000 annue dal 1° luglio 1962.

[2]L'assegno integratore per gli orfani previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dal presente articolo, e' concesso fino al 26° anno di eta' quando trattasi di orfano studente universitario.

Testo vigente dal 9 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;12~art3 · fonte del testo

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