Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, prima di avere raggiunto la maggiore eta' o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore. 16 20 Nei casi di inabilita' temporanea si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60. Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni, compreso l'assegno speciale temporaneo.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

16

La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 giugno 1971, n. 135 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1971, n. 163) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 62, commi primo e terzo, e 63, comma primo, della citata legge 10 agosto 1950, n. 648 nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili.

Corte Costituzionale

20

La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 25 febbraio 1975, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1975, n. 55) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", e del corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui subordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle figlie maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che siano divenuti tali prima di aver raggiunto la maggiore eta' oppure prima della data di cessazione del diritto del genitore."

Testo vigente dal 27 febbraio 1975

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 37/1975

    Ha colpito questo articolo
    25 febbraio 1975

    L'art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 ed il corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, che, in tema di trattamento pensionistico degli orfani di guerra maggiorenni, dispongono che la pensione spetta solo se essi siano divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima di aver raggiunto la maggiore età oppure prima della data di cessazione del diritto da parte del genitore, prevedono limitazioni che non si armonizzano con le altre norme della legge pensionistica di guerra le quali - per evidenti ragioni di ordine naturale ed etico - assicurano agli orfani, in quanto discendenti immediati del de cuius, un trattamento di particolare favore anteponendosi a tutti gli altri parenti (genitori, assimilati e collaterali) nell'ordine di vocazione al diritto a pensione ed assicurando loro una pensione di maggior consistenza economica.

    Art. 63 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 51 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 135/1971

    Ha colpito questo articolo
    22 giugno 1971

    La legislazione pensionistica di guerra con gli artt. 62, commi primo e terzo, 63, comma primo, 65 della legge n. 648 del 1950 e 50, commi primo, terzo e sesto, 51, comma primo, 55, comma primo, della legge n. 313 del 1968, determina, per l'acquisto e la conservazione della pensione condizioni comuni per tutti gli orfani, fatta eccezione per le orfane non nubili cui riserva un trattamento deteriore rispetto a quello riservato agli orfani non celibi. Codesta discriminazione, riconducibile esclusivamente al sesso, non presenta alcuna razionale giustificazione, conseguentemente deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, degli artt. 62, commi primo e terzo, e 63, comma primo, della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, degli artt. 50, commi primo, terzo e sesto e 51, comma primo, della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili; e degli artt. 65 della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, e 55 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui dispongono che la pensione si perde dalle figlie e che le stesse decadono dal diritto quando contraggono matrimonio.

    Art. 60 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 61 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 48 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 49 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 1975

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1971 al 27 febbraio 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 25 febbraio 1975, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1975, n. 55) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", e del corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui subordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle figlie maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che siano divenuti tali prima di aver raggiunto la maggiore eta' oppure prima della data di cessazione del diritto del genitore."

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art63 · fonte del testo

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