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E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. Al fine di garantire condizioni di uniformita' informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. Le modalita' di attuazione del presente comma sono regolate ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Testo in vigore dal 12 marzo 2010 al 10 dicembre 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14008/2025

    26 maggio 2025

    Il decreto emesso in sede di reclamo dal tribunale, ai sensi dell'art. 2192 c.c., non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, di cui all'art. 111 Cost., con riguardo alle statuizioni che si riferiscono alla gestione del registro e, quindi, agli atti da iscrivere o da cancellare, mentre ad opposta conclusione deve pervenirsi con riguardo all'eventuale distinta decisione con la quale il giudice, pronunciando sul reclamo, condanni una parte al pagamento delle spese processuali, in quanto questa ha carattere decisorio e definitivo, risolvendo un conflitto tra le parti in ordine ad un diritto soggettivo senza che la stessa sia modificabile o revocabile neppure in un procedimento diverso.

    Art. 8 · Art. 2191 c.c. · Art. 2192 c.c. · Art. 91 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 80 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 6/2008

    Parametro
    18 gennaio 2008

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2190 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice del registro delle imprese presso il Tribunale ordinario di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 genn…

    Art. 2190 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 2000 al 12 marzo 2010. 522 parole tolte, 84 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Eaggiunto: E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. aggiunto: Al fine di garantire condizioni di uniformita' informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188 tolto: e seguentiaggiunto: , e seguenti, del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma tolto: 8 aggiunto: 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del … della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. tolto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica tolto: e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. La predisposizione, la … registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza tolto: e aggiunto: ed organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. tolto: Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. Con regolamento emanato aggiunto: Le modalita' di attuazione del presente comma sono regolate ai sensi dell'articolo tolto: 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

tolto: a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

tolto: b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;

tolto: c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

tolto: d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8 aggiunto: 1-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art8 · fonte del testo

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