Art. 81 — Concessione ai genitori ed ai collaterali degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per i fatti di guerra

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In mancanza di altri aventi diritto gli assegni di cui all'articolo 80 spettano ai genitori, collaterali ed assimilati nell'ordine stabilito dall'articolo 64 e con le norme degli articoli 68, 69, 76 e 78. Alla concessione degli assegni, di cui al presente articolo, provvedono su domanda le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art81 · fonte del testo

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