Art. 69 — Genitori separati - madre vedova passata a nuove nozze
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non fondata è per contro l'altra questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti. L'art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 e il corrispondente art. 69, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, che subordinano solo per la madre, e non anche per il padre, il diritto alla pensione indiretta di guerra alla inabilità a proficuo lavoro dell'altro coniuge non contrastano col principio di uguaglianza. Ed invero, poiché per la concessione della pensione al padre che non abbia raggiunto l'età avanzata stabilita dalla legge è richiesta la condizione che egli sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro e tale condizione non è invece prescritta per la madre vedova (artt. 71, lett. a e b, della legge n. 648 del 1950 e 64, lett. a e b, della legge n. 313 del 1968), appare razionale la norma che subordina soltanto per quest'ultima e non anche per il primo la conservazione del diritto a pensione alla inabilità a proficuo lavoro del coniuge sposato in seconde nozze.
Art. 3 cost. · Art. 76 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 76 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 69 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. 151 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Alla madre vedova e' equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, veniva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti. Ove il marito sia il padre del militare o del civile deceduto e possegga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti uguali fra i genitori. Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la meta' della pensione gia' attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare. in caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite. E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze ove il marito sia o divenga comunque inabile a proficuo lavoro, anche temporaneamente. In tal caso si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art69 · fonte del testo
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