Art. 82 — Termini di decorrenza della concessione dell'assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra a favore dei congiunti dell'insignito
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. 108 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le domande per conseguire gli assegni, di cui al presente titolo, sono ammesse senza limite di tempo. I congiunti dei decorati che presentino la domanda dopo un anno dalla trascrizione dell'atto di morte del decorato nei registri di stato civile, o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilita' al comune dell'ultimo domicilio, ovvero, se piu' favorevole, dalla data di emissione del provvedimento di conferimento della decorazione, conseguono il beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Per i minori ed i dementi il termine di cui al comma precedente rimane sospeso finche' duri l'incapacita' di agire e purche' non abbiano rappresentante legale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art82 · fonte del testo
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