Art. 76 — Consolidamento e devoluzione della pensione tra genitori e collaterali
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 71, comma primo lett. c, 77 comma primo e 84, comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, riprodotti negli stessi termini nei corrispondenti artt. 64, comma primo lett. c, 75, comma primo e 76, comma secondo della legge 18 marzo 1968 n. 313 sul "riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", consegue l'illegittimità costituzionale, limitatamente alle stesse parti, anche di quest'ultime norme, in applicazione dell'art. 27, parte seconda, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Art. 71 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 77 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 74 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1969 al 1 febbraio 1979. 90 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Ove i genitori o gli assimilati ai genitori siano entrambi viventi nel momento in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite. La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni oppure si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 75 e siano, inoltre, nubili se sorelle. Al consolidamento ed alla devoluzione della pensione di cui al presente articolo, provvedono, a domanda, le competenti direzioni provinciali del tesoro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art76 · fonte del testo
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