Art. 84 — Perdita e ripristino del diritto all'assegno per decorazione al valor militare
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. 125 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle decorazioni al valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione del relativo assegno. Nei casi di cui al precedente comma, la liquidazione dell'assegno e' ammessa, su domanda, a favore delle persone di famiglia per le quali la concessione dell'assegno stesso e' consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato. Il ripristino del diritto a fregiarsi delle decorazioni al valor militare comporta la riattivazione dell'assegno al decorato, dalla data in cui il ripristino ha effetto, e la contemporanea cessazione del pagamento nei confronti dei congiunti. Le somme eventualmente corrisposte a favore dei congiunti posteriormente alla data in cui ha effetto il ripristino, sono considerate, in ogni caso, come pagate al decorato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art84 · fonte del testo
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