Corte costituzionale

Sentenza n. 285/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/12/1986 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, terzo

comma, legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni

sulle pensioni di guerra) e dell'art. 50, terzo comma, legge 18 marzo

1968 n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra)

promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1982 dalla Corte dei conti

sul ricorso proposto da Marini Maria Assunta iscritta al n. 880 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 135 dell'anno 1983;

udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 30 marzo 1982 (R.O. n. 880) nel giudizio

promosso da Marini Maria Assunta, la Corte dei conti - Sezione III

giurisdizionale per le pensioni di guerra - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 62, terzo comma della legge 10

agosto 1950 n. 648 e dell'art. 50, terzo comma della legge 18 marzo

1968 n. 313, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La questione era stata posta, nel corso dell'udienza di discussione

del giudizio sopra menzionato, dai Procuratore generale della Corte dei

conti che aveva osservato come gli orfani di padre, morto per causa

bellica, conseguissero la pensione, nella misura di quella vedovile,

allorché tale trattamento non potesse spettare, per qualsiasi motivo,

alla madre vedova (art. 62, primo comma della legge n. 648/1950 e art.

50, primo comma della legge 313/1968); per contro, per gli orfani di

madre, deceduta anch'essa per causa di guerra, non è sufficiente

l'impossibilità di godimento della pensione da parte del genitore

superstite, occorrendo, altresì, la di lui inabilità al lavoro

nonché una precarietà di situazione economica nei termini previsti

dalle norme.

Osserva il remittente che l'indicata disparità di trattamento "non

trova alcuna razionale giustificazione attesa la sostanziale identità

delle situazioni a confronto, le quali si diversificano solo per il

sesso del genitore deceduto per causa di guerra".

Nel giudizio non si è costituita alcuna delle parti. Considerato in diritto :

1. - Il giudice remittente dubita della legittimità delle norme

contenute nell'art. 62, terzo comma, legge 10 agosto 1950 n. 648 e

nell'art. 50, terzo comma, legge 18 marzo 1968 n. 313 concernenti il

riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, là dove è

stabilito che gli orfani di madre deceduta per causa attinente alla

guerra conseguono il trattamento pensionistico, nella misura di quello

vedovile, solo se il genitore superstite impossibilitato per qualsiasi

motivo ad ottenerlo risulti, altresì, inabile ed in determinate

precarie condizioni economiche.

Onde l'evidente contrasto con l'art. 3 Cost., poiché gli orfani di

padre, deceduto in identica situazione, hanno titolo, per contro, alla

pensione senza condizioni di sorta imposte per la madre, in aggiunta

alla mera impossibilità di conseguimento del cespite pensionistico

(primo comma dell'art. 62 legge 648 e primo comma dell'art. 50 legge

313).

2.a - L'entrata in vigore del testo unico delle norme in materia di

pensioni di guerra approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, il

quale tra l'altro dispone l'equiparazione piena tra vedovo e vedova, in

ordine ai diritti del superstite ovvero degli orfani (artt. 44 e 55),

non è d'ostacolo alla pronuncia di merito nella dedotta fattispecie

(sentenza n. 9 del 1980): il successivo art. 133 accorda i nuovi

benefici, infatti, così come riconosciuto dal testo unico, solo a far

tempo dal 1 gennaio 1979.

2.b La questione è fondata.

Come ha già chiarito la citata sentenza n. 9 del 1980 nei riguardi

della riversibilità del trattamento pensionistico di guerra

direttamente spettante al coniuge superstite, anche il deteriore

trattamento riservato all'orfano di madre deceduta a causa di guerra,

rispetto alla condizione dell'orfano di padre morto per identica causa,

riposa esclusivamente sulla diversità di sesso tra i soggetti dai

quali - in apice - trae origine, per riversibilità, il titolo

pensionistico.

Non appare razionale, pertanto, distinguere tra le due situazioni,

identicamente conseguenti alla scomparsa dell'uno o dell'altro

genitore; e del resto a questa logica - in armonia col precetto

costituzionale - si ispirano, come si è qui rilevato, le disposizioni

successivamente intervenute con il testo unico n. 915 del 1978.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 62, terzo comma,

legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle

pensioni di guerra) e dell'art. 50, terzo comma, legge 18 marzo 1968 n.

313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra)

limitatamente alla parte in cui - ai fini del diritto a pensione degli

orfani - prevedono l'inabilità a proficuo lavoro nonché le precarie

determinate condizioni economiche del padre.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE

BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO

DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO

SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA -

ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO

CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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