Per effetto della sopravvenuta L. 29 gennaio 1994, n. 87 - con cui, a seguito della sent. n. 243/1993 della Corte costituzionale, sono state introdotte norme per il computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti, espressamente riferite anche agli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato - si rende necessario il riesame, da parte del giudice remittente, della rilevanza della questione di costituzionalità concernente la previgente normativa che escludeva l'indennità integrativa speciale dalla contribuzione previdenziale e dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita. (Restituzione degli atti relativi alla questione di costituzionalità dell'art. 1, comma terzo, lett. b) e c), L. 27 maggio 1959, n. 324 - come sostituito dall'art. 1, comma primo, L. 3 marzo 1960, n. 185 - nonché dell'art. 14, comma primo, L. 14 dicembre 1973, n. 829, e dell'art. 1, comma settimo, L. 22 dicembre 1980, n. 885). - V. S. n. 243/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Art. 1 Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza · Art. 1 Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324 · Art. 14 Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato · Art. 1 Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato