Art. 13 — Vigilanza del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile

L'OPAFS e' posta sotto la vigilanza del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione debbono essere presentate al Ministro entro sette giorni dalla riunione e diventano esecutive quando il Ministro, nei sette giorni successivi, non ne abbia ricusata l'esecutivita' o non ne abbia disposto l'annullamento.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art13 · fonte del testo

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