Corte costituzionale

Ordinanza n. 363/1989

Altra decisione · depositata il 27/06/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, 16 e

36 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'Opera di

previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle

Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1988

dalla Commissione Tributaria di primo grado di Firenze, sul ricorso

proposto da Riccobono Vincenzo contro l'Intendenza di Finanza di

Firenze, iscritta al n. 679 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Commissione Tributaria di primo grado di Firenze,

con ordinanza del 3 maggio 1988 (R.O. n. 679 del 1988), emessa nel

giudizio instauratosi a seguito del silenzio-rifiuto dell'Intendenza

di Finanza di Firenze per il rimborso dell'IRPEF indebitamente

trattenuta sulla indennità di fine rapporto corrisposta al dr.

Riccobono Vincenzo dall'Opera di Previdenza ed Assistenza per i

ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, 16 e 36 della legge

14 dicembre 1973, n. 829, in riferimento all'art. 53 della

Costituzione;

Considerato che dopo l'emissione di detta ordinanza, la legge 13

maggio 1988, n. 154, di conversione del decreto-legge 14 marzo 1988,

n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione

delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), con l'art.

3-ter, ha modificato l'art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917,

concernente il regime di tassazione dell'indennità di fine rapporto,

escludendo dalla base imponibile una parte della somma versata a

titolo di contribuzione dal lavoratore dipendente;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti alla Commissione

remittente, perché riesamini la rilevanza della questione alla

stregua della nuova normativa;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di

primo grado di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari