Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 ottobre 1962 al 27 febbraio 1968. Leggi il testo vigente →

Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, e' stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 120.000, ripartito, per lire 40.800, a carico dell'iscritto e, per lire 79.200, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Quando pero' l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo e' dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 agosto 1962, n. 1353

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La L. 12 agosto 1962, n. 1353 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dagli articoli 9 e 10 della legge 11 aprile 1955, n. 380, sono elevati, a partire dal 1 gennaio 1962, rispettivamente, ad annue lire 235.000 e ad annue lire 164.500".

Testo in vigore dal 2 ottobre 1962 al 27 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 ottobre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1955 al 2 ottobre 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 agosto 1962, n. 1353

    La L. 12 agosto 1962, n. 1353 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dagli articoli 9 e 10 della legge 11 aprile 1955, n. 380, sono elevati, a partire dal 1 gennaio 1962, rispettivamente, ad annue lire 235.000 e ad annue lire 164.500".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;380~art9 · fonte del testo

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