I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1968, rispettivamente, ad annue lire 370.000 e ad annue lire 260.000. 1 L'importo annuo del contributo personale, per ognuno dei quattro successivi periodi previsti dal comma secondo del citato articolo 12, e' stabilito rispettivamente: per l'ufficiale giudiziario, in lire 66.000, 90.000, 99.000, 108.000; per l'aiutante ufficiale giudiziario, in lire 46.200, 63.000, 69.300, 75.600.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 novembre 1975, n. 586

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1975

La L. 18 novembre 1975, n. 586 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'articolo 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1975 rispettivamente, ad annue L. 940.000 e ad annue L. 705.000".

Testo vigente dal 20 dicembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1968 al 20 dicembre 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 novembre 1975, n. 586

    La L. 18 novembre 1975, n. 586 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'articolo 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1975 rispettivamente, ad annue L. 940.000 e ad annue L. 705.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-01-27;36~art9 · fonte del testo

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