I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dagli articoli 9 e 10 della legge 11 aprile 1955, n. 380, sono elevati, a partire dal 1 gennaio 1962, rispettivamente, ad annue lire 235.000 e ad annue lire 164.500. Il contributo personale si determina considerando i successivi quattro periodi costituiti, il primo dai primi dieci anni solari decorrenti da quello della iscrizione alla Cassa pensioni il secondo dai seguenti dieci anni solari, il terzo da altri dieci anni solari e il quarto dagli anni solari successivi. Il relativo importo annuo e stabilito per i predetti periodi, rispettivamente: per l'ufficiale giudiziario, in lire 45.000, 60.000, 66.000 e 72.000; per l'aiutante ufficiale giudiziario, in lire 31.500, 42.000, 46.200 e 50.400. Il contributo personale di cui al precedente comma non e' dovuto dall'ufficiale ed aiutante ufficiale giudiziario che si trovi in aspettativa senza diritto all'intero trattamento minimo garantito oppure in stato di sospensione dalle funzioni. La rimanenza dei contributi previsti dal comma primo non coperta dai contributi personali di cui ai commi secondo e terzo e' a carico del Ministero di grazia e giustizia. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 gennaio 1968, n. 36

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1968

La L. 27 gennaio 1968, n. 36 ha disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1968, rispettivamente, ad annue lire 370.000 e ad annue lire 260.000. L'importo annuo del contributo personale, per ognuno dei quattro successivi periodi previsti dal comma secondo del citato articolo 12, e' stabilito rispettivamente: per l'ufficiale giudiziario, in lire 66.000, 90.000, 99.000, 108.000; per l'aiutante ufficiale giudiziario, in lire 46.200, 63.000, 69.300, 75.600."

L. 27 gennaio 1968, n. 36 come modificata dalla L. 18 novembre 1975, n. 586

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1975

La L. 27 gennaio 1968, n. 36 come modificata dalla L. 18 novembre 1975, n. 586 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'articolo 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1975 rispettivamente, ad annue L. 940.000 e ad annue L. 705.000." Inoltre, la L. 18 novembre 1975, n. 586 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "L'importo annuo del contributo personale, determinato per ognuno dei quattro successivi periodi di anzianita' di iscrizione previsti dal comma secondo dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, ed elevato ai sensi del secondo comma del citato articolo 9, e' ulteriormente elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1975, rispettivamente: per l'ufficiale giudiziario, a L. 121.200, 170.400, 217.200, 282.000; per l'aiutante ufficiale giudiziario, a L. 90.900, 127.860, 162.900, 211.500."

Testo vigente dal 20 dicembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1968 al 20 dicembre 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 gennaio 1968, n. 36 come modificata dalla L. 18 novembre 1975, n. 586

    La L. 27 gennaio 1968, n. 36 come modificata dalla L. 18 novembre 1975, n. 586 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'articolo 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1975 rispettivamente, ad annue L. 940.000 e ad annue L. 705.000." Inoltre, la L. 18 novembre 1975, n. 586 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "L'importo annuo del contributo personale, determinato per ognuno dei quattro successivi periodi di anzianita' di iscrizione previsti dal comma secondo dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, ed elevato ai sensi del secondo comma del citato articolo 9, e' ulteriormente elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1975, rispettivamente: per l'ufficiale giudiziario, a L. 121.200, 170.400, 217.200, 282.000; per l'aiutante ufficiale giudiziario, a L. 90.900, 127.860, 162.900, 211.500."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1353~art12 · fonte del testo

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