Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal primo comma dell'art. 14 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e' elevato, a decorrere dal 1 luglio 1951, da lire 70.000 a lire 88.000. Questo contributo e' corrisposto per lire 15.000 dall'iscritto e per lire 73.000 dal Ministero di grazia e giustizia. Quando pero' l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo e' dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.

Testo vigente dal 17 giugno 1952

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art11 · fonte del testo

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