Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal comma primo dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, viene elevato a decorrere dal 1 gennaio 1949 a lire 70.000. 1 Detto contributo e' corrisposto per lire 12 mila dallo iscritto e per lire 58.000 dal Ministero di grazia e giustizia. Quando pero' l'organico non sia completo o lo ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo e' dovuto per intero dal Ministero di grazia e i contributi temporanei straordinari a carico degli ufficiali giudiziari e a carico del Ministero di grazia e giustizia, di cui al comma secondo dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, sono soppressi con effetto dal 1 gennaio 1949.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 maggio 1952, n. 610

1

con decorrenza dal 1 luglio 1951

La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal primo comma dell'art. 14 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e' elevato, a decorrere dal 1 luglio 1951, da lire 70.000 a lire 88.000".

Testo vigente dal 18 giugno 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 1952

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1949 al 18 giugno 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 maggio 1952, n. 610

    La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal primo comma dell'art. 14 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e' elevato, a decorrere dal 1 luglio 1951, da lire 70.000 a lire 88.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-11-21;914~art14 · fonte del testo

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