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Miscellanea
Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati
Legge 11 aprile 1955, n. 380
- Aggiornato al
- 20 dicembre 1975
- Articoli
- 33
- Versioni storiche
- 39
Capo I — Disposizioni generali concernenti la riforma del trattamento di quiescenzaartt. 1-13
- Art. 1La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, istituita con legge 12…
- Art. 2La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari e' costituita dalle seguenti tre…
- Art. 3La pensione indiretta o di riversibilita' e' calcolata su quella diretta come segue: 1)…
- Art. 4L'indennita' una volta tanto, diretta o indiretta, e' costituita dalle seguenti due…
- Art. 5La pensione diretta di privilegio di cui alla lettera e) dell'art. 26 del regio decreto…
- Art. 6Il trattamento di pensione indiretta di privilegio, e quello di riversibilita' di…
- Art. 7Agli aiutanti ufficiali giudiziari e loro famiglie, ai fini della valutazione dei servizi…
- Art. 8Il trattamento di quiescenza spettante all'ufficiale giudiziario che abbia prestato…
- Art. 9Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di…
- Art. 10Il contributo annuo per ogni aiutante ufficiale giudiziario in organico, a favore della…
- Art. 11La ritenuta prevista dall'art. 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e' ridotta…
- Art. 12In tutti i casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni…
- Art. 13Il trattamento annuo lordo di pensione risultante dall'applicazione dei precedenti…
Capo II — Disposizioni generali concernenti modifiche all'ordinamentoartt. 14-23
- Art. 14Il minimo di anni 20 previsto dalle lettere a), b) e c) dell'art. 26 e dalla lettera a)…
- Art. 15Il minimo di dieci anni previsto dall'art. 25 e dall'art. 27 del regio decreto 12 luglio…
- Art. 16Il diritto all'indennita' diretta una volta tanto e' esteso all'iscritto che, con almeno…
- Art. 17Nel caso di morte dell'ufficiale giudiziario o dell'aiutante ufficiale giudiziario che…
- Art. 18Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di…
- Art. 19Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario o dall'aiutante…
- Art. 20Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di…
- Art. 21L'iscritto che presenti la domanda di riscatto durante il periodo di attivita' di…
- Art. 22L'iscritto che abbia chiesto il versamento rateale del contributo di riscatto e che cessi…
- Art. 23Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai versamenti volontari, previsti…
Capo III — Disposizioni transitorie e finaliartt. 24-33
- Art. 24Per le pensioni a carico totale o parziale della Cassa per Le pensioni agli ufficiali…
- Art. 25Per le pensioni di cui all'art. 24, ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni agli…
- Art. 26Per le pensioni contemplate dall'art. 24, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui…
- Art. 27Per le pensioni ad onere ripartito contemplate dall'art. 25, quando il pagamento e'…
- Art. 28Al titolare di pensione diretta o indiretta di privilegio oppure di riversibilita' di…
- Art. 29Per i titolari di pensione diretta di cui all'art. 24 il complessivo trattamento…
- Art. 30Il trattamento annuo lordo dovuto in applicazione degli articoli dal 24 al 29, da…
- Art. 31Il contributo di riscatto di cui agli articoli 19 e 21, riferibilmente ai servizi…
- Art. 32Le norme concernenti la nuova misura del trattamento di quiescenza contenute negli…
- Art. 33La presente legge ha effetto dal 1 gennaio dell'anno in cui e' pubblicata nella Gazzetta…
