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Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, e' stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 120.000, ripartito, per lire 40.800, a carico dell'iscritto e, per lire 79.200, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Quando pero' l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo e' dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.

Testo in vigore dal 16 maggio 1955 al 2 ottobre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;380~art9 · fonte del testo

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