Art. 12 — Attività di docenza

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I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. E' altresi' compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13. Ferma restando per i professori la responsabilita' didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico. I ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gia' sostituito dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, e' sostituito dal seguente: "Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facolta'; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facolta' della stessa universita' ovvero di altra universita'. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facolta', a quelle presentate dai professori". Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori confermati per supplenza o per affidamento. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilita' di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 23 novembre 1990 al 3 febbraio 1999

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 94/2002

    Questione infondata
    10 aprile 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione - in quanto dalla presupposta identità di funzioni e compiti assegnati ai ricercatori universitari e ai tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti (dall'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980), non è fatta derivare la piena equiparazione delle due categorie sotto il profilo dello 'status' giuridico e del trattamento economico. Infatti - diversamente da quanto prospetta il giudice 'a quò - alla parziale coincidenza di compiti per quanto riguarda l'attività didattica, alla quale esclusivamente le norme impugnate fanno riferimento, si contrappone l'originaria e persistente differenziazione per quanto riguarda i compiti primariamente assegnati alle due categorie in esame, cioè la ricerca, propria ed esclusiva dei ricercatori, e la direzione e gestione di laboratori, propria ed esclusiva dei tecnici laureati (funzionari tecnici). Sicché tale parziale assimilazione non può comportare la piena e indifferenziata equiparazione di 'status' e di trattamento economico delle due figure professionali, venendo perciò meno le ragioni delle censure prospettate, sotto i profili dei principî di uguaglianza e ragionevolezza, di adeguatezza e proporzione della retribuzione, nonché di buon andamento ed efficienza dell'amministrazione. - Per la categoria dei ricercatori universitari, v. anche sentenza n. 990 del 1988 (qui richiamata). - Sul limite all'estensione in ambiti diversi e ulteriori di normazioni particolari, ovvero dettate da esigenze contingenti o di sanatoria di situazioni pregresse, v. sentenze, qui richiamate, n. 412/1992, n. 367/1999, n. 359/1992, n. 31/1992, n. 549/1990, nonché ordinanze n. 398/2001 e sentenza n. 14/1999. - Sulla legittimità di previsioni di prestazioni volontarie senza compenso, v. sentenza n. 22/1996 (qui richiamata). - Sull'inidoneità del richiamo al principio di buon andamento per conseguire miglioramenti economici, v. sentenze n. 273/1997, n. 15/1995 e n. 146/1994.

    Art. 12 Riforma degli ordinamenti didattici universitari · Art. 16 Riforma degli ordinamenti didattici universitari · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 28/1999

    Altra decisione
    11 febbraio 1999

    Vanno restituiti gli atti al Tribunale rimettente per una nuova valutazione delle questioni proposte, alla stregua del mutamento del quadro normativo di riferimento. (Nella specie, successivamente alle ordinanze di rimessione, è sopravvenuta la legge 14 gennaio 1999, n. 4 - recante: <<Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole>> -, il cui art. 1, comma 10 prevede, tra l'altro: a) una autorizzazione alle università a bandire concorsi per posti di ricercatore universitario riservati ai tecnici laureati che abbiano svolto almeno tre anni di attività di ricerca entro il 1999, stabilendo che i vincitori dei concorsi riservati sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati; b) la salvezza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 delle legge 19 novembre 1990, n. 341 per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 - svolgimento di attività didattica per un triennio prima del 1980 -, <<anche se maturati successivamente al 1^ agosto 1980>>).

    Art. 12 Riforma degli ordinamenti didattici universitari · Art. 16 Riforma degli ordinamenti didattici universitari · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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