Art. 15 — Inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori

I professori di ruolo e i ricercatori vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 14. L'attribuzione dei compiti didattici avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro liberta' di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche. I professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la responsabilita' didattica del corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la responsabilita' di altro corso loro attribuito dal consiglio di facolta'.

Testo vigente dal 23 novembre 1990

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-11-19;341~art15 · fonte del testo

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