Art. 6 — Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

Gli statuti delle universita' debbono prevedere:

  • a)corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle universita' anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
  • b)corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;
  • c)attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia. Le universita' possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:
  • a)corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
  • b)corsi di educazione ed attivita' culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degi adulti, nonche' quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • c)corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. Le universita' rilasciano attestati sulle attivita' dei corsi previsti dal presente articolo. I criteri e le modalita' di svolgimento dei corsi e delle attivita' formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.

Testo vigente dal 23 novembre 1990

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-19;341~art6 · fonte del testo

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