Corte costituzionale

Ordinanza n. 28/1999

Altra decisione · depositata il 11/02/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 16 della

legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici

universitari) promossi con due ordinanze emesse l'11 febbraio 1997

dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sui

ricorsi proposti da Maria Rosa Lucia Montinari contro l'Università

degli studi di Lecce e da Sergio Rinaldi contro l'Università degli

studi di Bologna ed altro, iscritti ai nn. 686 e 687 del registro

ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione di Maria Rosa Lucia Montinari nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato Giovanni Pellegrino per Maria Rosa Lucia Montinari

e l'Avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per

l'Emilia-Romagna, in un giudizio promosso da un tecnico laureato in

servizio dal 1988 per l'annullamento del provvedimento

dell'Università degli studi di Lecce con il quale è stata respinta,

per mancanza del requisito temporale previsto dall'art. 16 della

legge n. 341 del 1990, la sua domanda per l'ottenimento di una

supplenza, ha sollevato (r.o. n. 686 del 1997) questione di

legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 36 e 97

della Costituzione, degli artt. 12 e 16, comma 1, della legge 19

novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici

universitari), i quali disciplinano l'attività di docenza dei

professori universitari e dei ricercatori confermati, ivi comprese le

supplenze (art. 12), disponendo (art. 16) che nella dizione

"ricercatori confermati" si intende compresa quella di "tecnici

laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R.

11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto

decreto" (e in particolare aver compiuto entro il 1980 un triennio di

attività didattica e scientifica);

che il rimettente lamenta la mancata equiparazione, ai fini

dell'affidamento di un corso di insegnamento, dei tecnici laureati

che hanno svolto tre anni di attività didattica e scientifica tra il

1980 e il 1990 a quelli che avevano svolto tale attività prima del

1980;

che, nell'ambito di un giudizio promosso da un tecnico laureato

in servizio dal 1966 per l'annullamento del provvedimento

dell'Università degli studi di Bologna di rigetto dell'istanza

diretta a conseguire lo status giuridico ed economico dei ricercatori

confermati di pari anzianità, il medesimo Tribunale amministrativo

regionale ha sollevato (r.o. n. 687 del 1997) questione di

legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 36 e 97

della Costituzione, degli stessi artt. 12 e 16 della legge n. 341 del

1990, nella parte in cui non attribuiscono ai tecnici laureati in

possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980

lo status giuridico ed economico dei ricercatori, ma si limitano ad

equiparare le due categorie ai soli fini della possibilità di

svolgimento dell'attività di docenza di cui all'art. 12.

Considerato che le ordinanze prospettano questioni concernenti le

medesime disposizioni, e che pertanto i relativi giudizi vanno

riuniti;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è

sopravvenuta la legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti

il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il

servizio di mensa nelle scuole), il cui art. 1, comma 10, prevede,

tra l'altro: a) una autorizzazione alle università a bandire

concorsi per posti di ricercatore universitario riservati ai tecnici

laureati che abbiano svolto almeno tre anni di attività di ricerca

entro il 1999, stabilendo che i vincitori dei concorsi riservati sono

inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati; b) la salvezza

dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 della legge

n. 341 del 1990 per i tecnici laureati in possesso dei requisiti

previsti dall'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980 (svolgimento di

attività didattica per un triennio prima del 1980), "anche se

maturati successivamente al 1 agosto 1980";

che delle disposizioni richiamate deve essere valutata

l'incidenza nei giudizi che hanno dato origine alle presenti

questioni di costituzionalità;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice

rimettente per una nuova valutazione delle questioni medesime.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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